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Part-time per docenti e ATA: domande entro lunedì 16 marzo 2026 per trasformazione, modifica orario o reintegro a tempo pieno

Il termine per richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, modificare l’orario già in essere o tornare a tempo pieno slitta al 16 marzo, poiché il 15 cade di domenica. Indicazioni e modalità per docenti, personale educativo e ATA

"Il personale docente e ATA a tempo indeterminato può presentare entro lunedì 16 marzo 2026 (l'abituale scadenza del 15 "cade" di domenica) l'istanza intesa ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, la modifica dell’articolazione dell’orario di lavoro part-time già in essere e il reintegro del rapporto di lavoro a tempo pieno.


Di seguito, la normativa di riferimento e le specifiche indicazioni al fine della presentazione della domanda di part-time anche per lo svolgimento di un'altra esperienza lavorativa.

Hanno titolo a chiedere il part time:

  • i docenti delle scuole di ogni ordine e grado;

  • il personale educativo;

  • il personale ATA, con esclusione dei DSGA;

  • il personale utilizzato in altri compiti per motivi di salute.


La domanda - da inoltrare all'Ambito Territoriale della provincia di appartenenza, tramite il Dirigente Scolastico - deve contenere:

  • le generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita);

  • il ruolo di appartenenza/classe di concorso/profilo professionale;

  • la sede di titolarità;

  • l'esplicita richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro;

  • la tipologia: orizzontale (con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi) ovvero verticale (con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno) ovvero misto (con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due precedenti modalità); per il solo personale ATA, inoltre, la tipologia verticale deve essere realizzata in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);

  • la durata della prestazione lavorativa (per i docenti, di norma pari al 50% di quella a tempo pieno; per il personale ATA, non inferiore al 50% di quella a tempo pieno);

  • l'anzianità complessiva di ruolo e non di ruolo (come riconosciuta ai fini di carriera);

  • il possesso di eventuali titoli di precedenza.


Per la durata di almeno due anni, afferma la Cisl Scuola, il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non può richiederne la trasformazione in rapporto a tempo pieno. Prima della scadenza del biennio, eventuali domande in tal senso possono essere accolte sulla base di motivate esigenze ed anche in relazione alla situazione organica complessiva.

Il personale docente a part-time deve adempiere comunque alle seguenti attività di carattere individuale e collegiale:

  • preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; correzione degli elaborati; rapporti individuali con le famiglie (per intero);

  • collegio dei docenti, attività di verifica iniziale e finale, informazione periodiche alle famiglie (40 ore per intero);

  • svolgimento di scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti (per intero);

  • partecipazione ai consigli di classe, interclasse, intersezione (il "tetto" delle 40 ore deve essere rapportato in proporzione all'orario effettuato)".




di LA REDAZIONE







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