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Mobilità 2026: attenzione agli errori sulle preferenze perché non possono essere sanati. Ecco le regole da seguire passo dopo passo nella compilazione della domanda così da operare correttamente

Mobilità 2026: un aspetto al quale fare attenzione, nella compilazione della domanda, è quello relativo all'indicazione delle preferenze, tenuto conto che il docente può esprimere...

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, attraverso apposita Ordinanza N. 43 del 12 Marzo 2026, ha disciplinato espressamente la procedura di mobilità riguardante il personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2026/2027.

Un aspetto al quale fare attenzione, nella compilazione della domanda, è proprio quello relativo all'indicazione delle preferenze, tenuto conto che il docente può esprimere fino ad un massimo di 15 preferenze complessive, senza però dei limiti sulla tipologia: scuole, comuni, distretti o province.

È possibile, ad esempio, indicare più province oppure combinare province, comuni e scuole od ancora utilizzare tutte le preferenze per un’unica tipologia.

L’unico vincolo da rispettare è il numero massimo di preferenze (15) ma non la loro natura.

ATTENZIONE ALLA SCELTA DELLE PREFERENZE: GLI ERRORI NON POSSONO ESSERE SANATI

Precisiamo che negli ultimi anni gli Uffici scolastici territoriali hanno provveduto a correggere alcuni piccoli errori attraverso il soccorso istruttorio.

Gli errori sulle preferenze, invece, non possono essere sanati dagli Uffici territoriali ed è per tale ragione che occorre fare molta attenzione: un errore nella domanda di mobilità può pregiudicare l'attività lavorativa per l'anno seguente.

Occorre però seguire una regola fondamentale in presenza di deroghe o precedenze: nell'ipotesi in cui si voglia usufruire di una deroga allora si dovrà indicare per primo il comune in cui è residente la persona a cui ricongiungersi oppure il comune di residenza del docente, nel caso si tratti di 104 personale, o il distretto subcomunale, se previsto.

Potremo indicare prima le scuole ma solo se appartenenti a quel comune o distretto.


In merito all'ordine delle preferenze occorre precisare che, prima di indicare sedi di altri comuni, è obbligatorio completare le preferenze nel comune corretto: prima di passare a scuole di altri comuni bisogna sempre chiudere con comune o distretto di residenza del ricongiunto.”

Anche nel caso delle precedenze opera la medesima regola, ad esempio per assistenza con legge 104: in questo caso, dunque, bisognerà indicare per primo il comune di residenza del genitore perché occorre dimostrare che ci si vuole avvicinare a colui che si deve assistere.



di VALENTINA TROPEA







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