Mobilità 2026: attenzione agli errori sulle preferenze perché non possono essere sanati. Ecco le regole da seguire passo dopo passo nella compilazione della domanda così da operare correttamente
- La Redazione

- 2 ore fa
- Tempo di lettura: 2 min
Mobilità 2026: un aspetto al quale fare attenzione, nella compilazione della domanda, è quello relativo all'indicazione delle preferenze, tenuto conto che il docente può esprimere...

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, attraverso apposita Ordinanza N. 43 del 12 Marzo 2026, ha disciplinato espressamente la procedura di mobilità riguardante il personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2026/2027.
Un aspetto al quale fare attenzione, nella compilazione della domanda, è proprio quello relativo all'indicazione delle preferenze, tenuto conto che il docente può esprimere fino ad un massimo di 15 preferenze complessive, senza però dei limiti sulla tipologia: scuole, comuni, distretti o province.
È possibile, ad esempio, indicare più province oppure combinare province, comuni e scuole od ancora utilizzare tutte le preferenze per un’unica tipologia.
L’unico vincolo da rispettare è il numero massimo di preferenze (15) ma non la loro natura.
ATTENZIONE ALLA SCELTA DELLE PREFERENZE: GLI ERRORI NON POSSONO ESSERE SANATI
Precisiamo che negli ultimi anni gli Uffici scolastici territoriali hanno provveduto a correggere alcuni piccoli errori attraverso il soccorso istruttorio.
Gli errori sulle preferenze, invece, non possono essere sanati dagli Uffici territoriali ed è per tale ragione che occorre fare molta attenzione: un errore nella domanda di mobilità può pregiudicare l'attività lavorativa per l'anno seguente.
Occorre però seguire una regola fondamentale in presenza di deroghe o precedenze: nell'ipotesi in cui si voglia usufruire di una deroga allora si dovrà indicare per primo il comune in cui è residente la persona a cui ricongiungersi oppure il comune di residenza del docente, nel caso si tratti di 104 personale, o il distretto subcomunale, se previsto.
Potremo indicare prima le scuole ma solo se appartenenti a quel comune o distretto.
In merito all'ordine delle preferenze occorre precisare che, prima di indicare sedi di altri comuni, è obbligatorio completare le preferenze nel comune corretto: prima di passare a scuole di altri comuni bisogna sempre chiudere con comune o distretto di residenza del ricongiunto.”
Anche nel caso delle precedenze opera la medesima regola, ad esempio per assistenza con legge 104: in questo caso, dunque, bisognerà indicare per primo il comune di residenza del genitore perché occorre dimostrare che ci si vuole avvicinare a colui che si deve assistere.
di VALENTINA TROPEA



.jpg)
.jpg)
.jpg)




















%20(2).jpg)
.jpg)

%20(2).jpg)




















.jpg)
Commenti