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Mobilità 2026, errore sulle preferenze: se sbagli non puoi correggere. Il dettaglio che può cambiarti la sede (e che molti ignorano)

Aggiornamento: 26 mar

Un errore nella scelta delle preferenze può compromettere la sede: ecco come inserirle correttamente e quali regole seguire per evitare problemi nella domanda di mobilità 2026

Nella compilazione della domanda di mobilità 2026 bisogna prestare attenzione alla scelta delle preferenze: se sbagli non puoi correggere. Se inserisci male l’ordine o indichi in modo errato comuni e scuole, rischi di compromettere la sede per il prossimo anno.

Il punto è proprio questo: le preferenze. Ogni docente può inserirne fino a 15, scegliendo tra scuole, comuni, distretti o province, senza limiti sulla tipologia.

Proprio per questa libertà, però, aumenta il rischio di errore: e quando si sbaglia, non si può tornare indietro.

La procedura è disciplinata dall’Ordinanza n. 43 del 12 marzo 2026 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che regola la mobilità per l’anno scolastico 2026/2027.

È possibile, ad esempio, indicare più province oppure combinare province, comuni e scuole o utilizzare tutte le preferenze per un’unica tipologia.

L’unico vincolo da rispettare è il numero massimo di preferenze (15) ma non la loro natura.

ATTENZIONE ALLA SCELTA DELLE PREFERENZE: GLI ERRORI NON POSSONO ESSERE SANATI

Precisiamo che negli ultimi anni gli Uffici scolastici territoriali hanno provveduto a correggere alcuni piccoli errori attraverso il soccorso istruttorio.

Gli errori sulle preferenze, invece, non possono essere sanati dagli Uffici territoriali ed è per tale ragione che occorre fare molta attenzione: un errore nella domanda di mobilità può pregiudicare l'attività lavorativa per l'anno seguente.

Occorre però seguire una regola fondamentale in presenza di deroghe o precedenze: nell'ipotesi in cui si voglia usufruire di una deroga allora si dovrà indicare per primo il comune in cui è residente la persona a cui ricongiungersi oppure il comune di residenza del docente, nel caso si tratti di 104 personale, o il distretto subcomunale, se previsto.

Potremo indicare prima le scuole ma solo se appartenenti a quel comune o distretto.


In merito all'ordine delle preferenze occorre precisare che, prima di indicare sedi di altri comuni, è obbligatorio completare le preferenze nel comune corretto: prima di passare a scuole di altri comuni bisogna sempre chiudere con comune o distretto di residenza del ricongiunto.”

Anche nel caso delle precedenze opera la medesima regola, ad esempio per assistenza con legge 104: in questo caso, dunque, bisognerà indicare per primo il comune di residenza del genitore perché occorre dimostrare che ci si vuole avvicinare a colui che si deve assistere.


di VALENTINA TROPEA







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