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MOBILITÀ DOCENTI 2024: PROCEDURA DI CONCILIAZIONE QUANDO POSSIBILE? FACCIAMO CHIAREZZA

L’articolo 17, comma 2, del CCNI sulla mobilità dispone espressamente che sulle controversie riguardanti le materie della mobilità...



Gli Uffici Scolastici Provinciali hanno pubblicato gli esiti delle domande di mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2024/25. Si tratta di un aspetto estremamente importante ma non rappresenta il punto di arrivo di tale procedura: infatti gli Uffici Scolastici, successivamente, provvedono con gli opportuni controlli volti a verificare che le operazioni siano corrette, così da poter intervenire tempestivamente in caso si ravvisino degli errori.


FASE SUCCESSIVA ALLA PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DELLA MOBILITÁ

L’articolo 17, comma 2, del CCNI sulla mobilità dispone espressamente che sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183.

Non saranno prese in considerazione altre forme di contestazione dell’esito del trasferimento se non quelle previste in sede di giustizia amministrativa o civile. Resta ferma la possibilità di disporre, in sede di autotutela, rettifiche ad eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti ed ai passaggi disposti.


RETTIFICHE AGLI ERRORI MATERIALI

Gli Uffici Scolastici provvedono, in autotutela, alle opportune rettifiche al bollettino degli esiti sulla mobilità per l’a. s. 2024/2025, per cui il risultato finale può anche mutare per più docenti coinvolti.




RICHIESTA DI TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

L’art. 135 del CCNL 2007 prevede che la richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dalla parte, deve essere depositata presso l'ufficio del contenzioso dell'amministrazione competente (ambito territoriale provinciale o USR), ovvero spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Limitatamente alle controversie riguardanti le materia della mobilità e delle assunzioni, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, gli interessati possono presentare la richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi del presente articolo entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto che si ritiene lesivo dei propri diritti.

Trascorso tale termine è possibile comunque richiedere il tentativo di conciliazione, secondo le forme previste dall’art. 410.

La richiesta deve indicare:

  • Le generalità del richiedente, la natura del rapporto di lavoro, la sede ove il lavoratore è addetto;

  • il luogo dove devono essere inviate le comunicazioni riguardati la procedura di conciliazione;

  • l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della richiesta;

  • qualora il lavoratore non intenda presentarsi personalmente, l'eventuale delega ad altro soggetto, anche sindacale e conferibile anche in un secondo momento, al quale la parte conferisce mandato di rappresentanza per lo svolgimento del tentativo di conciliazione.


Una volta presentata la richiesta, la procedura segue l’iter indicato nell'articolo 135 e si conclude con il verbale, stilato dall’ufficio di segreteria e relativo all’incontro tra le parti. Il verbale attesta l’esito della conciliazione ed è immediatamente esecutivo. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia successo, il verbale viene depositato da una delle due parti presso la direzione provinciale del lavoro, che a sua volta lo deposita presso la cancelleria del tribunale per la dichiarazione di esecutività, fermo restando che il verbale, non appena viene redatto e sottoscritto è già esecutivo

Nel caso in cui la conciliazione non abbia successo, il verbale viene comunque depositato da una delle due parti presso la direzione provinciale del lavoro, che a sua volta lo depositerà presso la cancelleria del tribunale, così che sarà il giudice del lavoro a decidere sulla controversia.


L’art. 136 del CCNL 2007 prevede anche che le parti possano concordare di affidare la decisione della controversia a un arbitro unico, secondo la procedura descritta dal successivo art. 137.









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