La domanda per le supplenze al 30 giugno e 31 agosto per l’anno scolastico 2022/2023 doveva essere presentata entro le ore 14.00 della giornata di ieri, ma chi non l’ha presentata può ottenere ugualmente incarichi?
Ma facciamo una premessa: in base a quanto stabilisce l'Ordinanza Ministeriale numero 112 del 6 maggio 2022 per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto.
Per rispondere alla domanda iniziale facciamo riferimento all’articolo 12, comma 4 OM 112: La mancata presentazione dell’istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento.
Quindi, tutti gli aspiranti che non hanno presentato la domanda potranno però ottenere:
incarichi al 30/06 e al 31/08 dalle graduatorie di istituto;
incarichi di supplenza breve dalle graduatorie di istituto.
di VALENTINA ZIN
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