
È stata inviata oggi a tutti gli istituti scolastici la nota con le indicazioni per le iscrizioni all’anno scolastico 2023/2024.
Anche quest’anno le procedure si svolgeranno online per tutte le classi prime delle scuole statali primarie e secondarie di primo e secondo grado. Le iscrizioni online riguarderanno anche i percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali e dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e le scuole paritarie che, su base volontaria, aderiranno alla procedura telematica. La domanda resta cartacea per la scuola dell’infanzia.
Per l’anno scolastico 2023/2024 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023, attraverso la compilazione della scheda A.
Relativamente agli adempimenti vaccinali si rinvia a quanto già indicato al paragrafo 2.1 specificando che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3-bis, comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. Ai sensi dell’articolo 2 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2023/2024 entro il 31 dicembre 2023). Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024. Non è consentita in alcun caso, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2024. Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2023, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta. L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89:
alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, tali da rispondere alle esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.
Devono essere attivate, da parte degli Uffici di ambito territoriale degli Uffici Scolastici Regionali, d’intesa con le Amministrazioni comunali interessate, le opportune misure di coordinamento tra le scuole statali e le scuole paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per equilibrare il più possibile il rapporto domanda-offerta. Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (articolo 2, comma 5), sono pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali nella fascia del mattino o elevato fino a 50 ore, nel rispetto dell’orario annuale massimo delle attività educative fissato dall’articolo 3, comma 1, decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59. Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale. Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. La scuola comunica per iscritto agli interessati, con ogni possibile urgenza e idonea motivazione, l’eventuale impossibilità di accoglimento delle domande, al fine di consentire l’opzione verso altra scuola.
di VALENTINA ZIN
contatti: redazione@ascuolaoggi.it - info@ascuolaoggi.it