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INCARICHI SUPPLENZE 2022/2023: RINUNCIA O ABBANDONO DEL SERVIZIO

OM 112



La domanda per le supplenze al 30 giugno e 31 agosto per l’anno scolastico 2022/2023 doveva essere presentata entro le ore 14.00 del 16 agosto, ma cosa succede in caso di rinuncia o abbandono del servizio?

Rinuncia all’incarico di supplenza dopo assegnazione avvenuta con procedura informatizzata

Gli aspiranti che abbiano rinunciato all’assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento.

comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) (supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario) , sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. (riferimento OM 112, articolo 12 comma 11; articolo 14 comma 1 lettera a).

Abbandono del lavoro dopo la presa di servizio

l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31 agosto e al 30 giugno, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime. (riferimento OM 112, articolo 14 comma 1 lettera b).

Lasciare la supplenza attribuita da Graduatorie d’Istituto per supplenza al 31 agosto o 30 giugno

Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza al 30 giugno e 31 agosto. Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito. (riferimento OM 112, articolo 14 comma 3).


di VALENTINA ZIN


contatti: redazione@ascuolaoggi.it - info@ascuolaoggi.it



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