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Graduatorie ATA 24 mesi: il congedo Legge 104 non è valutabile e non dà punteggio? È necessaria un'apposita legge del Parlamento perché le cose cambino? Facciamo chiarezza. Tutte le indicazioni utili

Graduatorie ATA 24 mesi: un aspetto degno di nota e che merita un'attenta riflessione è quello riguardante il congedo straordinario per assistere familiari con disabilità grave... 

Un aspetto degno di nota e che merita un'attenta riflessione è quello riguardante il congedo straordinario per assistere familiari con disabilità grave con riferimento al personale ATA.

Si tratta di un congedo biennale, coperto da contribuzione figurativa, ma che non vale neppure un punto in più in graduatoria.

Ed è proprio alla luce di tale paradosso che si è acceso il dibattito in Parlamento: il Movimento 5 Stelle, infatti, attraverso apposita interrogazione parlamentare, ha denunciato una disparità di trattamento che penalizza proprio chi ha messo in pausa la carriera per prendersi cura di una persona cara.

La risposta del Governo, davanti alla Commissione Cultura della Camera, è arrivata dalla sottosegretaria Paola Frassinetti, che in merito ha dichiarato espressamente che quel periodo di assenza non può essere valutato ai fini delle procedure selettive, le c.d. graduatorie 24 mesi per il personale ATA.

"Ogni eventuale modifica necessiterebbe di un apposito intervento di carattere normativo", così come spiegato dalla Frassinetti. Necessita, pertanto, un'apposita legge del Parlamento perché le cose cambino sul serio.

CONGEDO STRAORDINARIO

Occorre evidenziare che la questione ha ad oggetto il congedo straordinario previsto dall’articolo 42, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 151/2001: si tratta di uno strumento che è stato introdotto per consentire al lavoratore di assistere in modo continuativo un parente con disabilità grave, ai sensi della Legge 104/1992, senza perdere il posto e con lo stipendio garantito.

Tale norma (l’articolo 42, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 151/2001) deve però essere letta in combinato disposto con l’articolo 4, comma 2, della Legge 53/2000, il quale dispone espressamente che:

"I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria".

Dunque, in sintesi, quel biennio, seppur retribuito e coperto da contributi figurativi, non vale come servizio effettivo. E se non è servizio effettivo, allora non produce punteggio.

ORIENTAMENTO USR VENETO E NOTA DEL 2013

Anche l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto ha seguito tale indirizzo stabilendo espressamente che il punteggio spetta solo per il servizio effettivamente prestato: un periodo di congedo, seppur autorizzato e pagato, resta comunque un’assenza.

La Frassinetti, inoltre, a sostegno della sua tesi, ha richiamato una nota del Dipartimento della Funzione Pubblica del 15 gennaio 2013 che già allora aveva chiarito come i periodi di congedo straordinario siano utili ai soli fini del trattamento pensionistico, ma non per l’anzianità di servizio in senso stretto.

Tale orientamento, pertanto, è stato seguito dagli Uffici territoriali anche nelle procedure selettive per la scuola.

ORDINANZA MINISTERIALE 21/2009

La situazione però non appare chiara ed in merito non bisogna dimenticare anche l’Ordinanza Ministeriale 21 del 2009, che regola l’accesso ai ruoli del personale ATA.

Il testo, infatti, dispone che fanno punteggio i periodi di effettivo servizio, ma anche le assenze "da considerare a tutti gli effetti come anzianità di servizio" in base a legge o contratto.

Ed è qui che la situazione si complica: il congedo straordinario, così come disciplinato dalla norma, non rientra tra le assenze equiparate all'anzianità.

Pertanto chi ha usufruito di quei due anni per assistere un genitore o un figlio con disabilità grave si trova con un buco nel curriculum che riduce le chance di entrare in ruolo.


COSA CAMBIA PER LA MOBILITÁ?

La sottosegretaria Frassinetti ha precisato che esiste una situazione giuridicamente distinta, quella prevista dal CCNI Mobilità 2025/2028, che riguarda i rapporti di lavoro a tempo indeterminato già in corso.

In tal caso il congedo può essere riconosciuto per garantire l’avvicinamento al familiare disabile, ma si tratta di un ambito completamente diverso rispetto ai concorsi ed alle procedure di accesso al ruolo.

Vi è una distinzione tra chi è già in ruolo e richiede lo spostamento e chi punta ad accedere al ruolo tramite le graduatorie.

di Valentina Tropea


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