GPS, Montessori, Pizzigoni e Agazzi: il nome del corso non basta. Cosa controllare sul titolo dichiarato
L’accreditamento dell’ente e l’autorizzazione a rilasciare il titolo hanno un valore diverso. Il MIM chiede agli uffici di verificare le posizioni: sul documento del docente devono risultare…

Aver frequentato un corso Montessori, Pizzigoni o Agazzi presso un ente accreditato dal Ministero non basta per ottenere il riconoscimento dello specifico titolo nelle GPS. Occorre verificare che il percorso rilasci l’abilitazione prevista, che il soggetto che eroga il corso sia autorizzato a conferirla e che il documento riguardi il grado scolastico interessato.
Il MIM torna sulla questione dopo segnalazioni di anomalie nella valutazione e chiede agli Uffici scolastici regionali di controllare e riallineare le posizioni degli aspiranti.
Il documento è la nota della Direzione generale per il personale scolastico n. 26612 del 14 ottobre 2026, acquisita al protocollo dell’USR Campania il 21 ottobre con il numero 97908.
Ente accreditato e titolo abilitante: perché non sono la stessa cosa
L’accreditamento per la formazione del personale scolastico e l’autorizzazione a rilasciare un titolo abilitante all’insegnamento con metodo Montessori, Pizzigoni o Agazzi sono due riconoscimenti distinti.
Un ente può essere accreditato per organizzare attività formative senza essere autorizzato a conferire la specifica abilitazione richiesta per i 3 metodi citati. La presenza dell’ente negli elenchi dei soggetti accreditati non dimostra, da sola, la validità del titolo dichiarato.
La nota richiama il punto B.11 della Tabella 1 allegata all’ordinanza ministeriale n. 27/2026, che considera l’abilitazione all’insegnamento con metodo didattico Montessori, Pizzigoni o Agazzi. I corsi di specializzazione o perfezionamento su queste metodologie non possono essere equiparati a quel titolo.
Per esempio, un attestato di perfezionamento sulla pedagogia montessoriana, anche rilasciato da un ente accreditato, non diventa per questo l’abilitazione al metodo Montessori.
Chi può rilasciare i titoli e per quali scuole valgono
Il Ministero richiama il DM n. 112 del 6 giugno 2025 per Montessori e il DM n. 39 del 6 marzo 2026 per Pizzigoni. Il quadro indicato nella nota è il seguente:
Metodo | Gradi scolastici previsti | Soggetti indicati dal MIM |
Montessori | Infanzia, primaria e secondaria di primo grado, con titolo specifico per ciascun grado | Opera Nazionale Montessori; università ed enti di formazione autorizzati dal Ministero al rilascio del titolo |
Pizzigoni | Scuola primaria | Associazione Opera Pizzigoni, istituzione scolastica “Rinnovata Pizzigoni” di Milano, università o enti di formazione autorizzati dal Ministero |
Agazzi | Scuola dell’infanzia | Alla data della nota, il MIM segnala che non risultano soggetti accreditati al rilascio dei relativi titoli |
Per Agazzi, quindi, l’indicazione del grado scolastico non risolve il problema del riconoscimento: resta necessario il requisito del soggetto autorizzato, rispetto al quale il Ministero segnala l’assenza di enti accreditati al rilascio.
Per Montessori, invece, la presenza del metodo in tre gradi non rende intercambiabili i titoli. Quello conseguito per la primaria non vale automaticamente anche per l’infanzia o per la secondaria di primo grado.
Che cosa devono controllare gli uffici
La verifica richiesta dal MIM riguarda l’inserimento negli elenchi relativi ai singoli gradi e il riconoscimento del punteggio.
Gli uffici devono accertare insieme tre elementi: che il percorso sia previsto dall’ordinamento, che il titolo provenga da un soggetto espressamente autorizzato e che l’aspirante possieda quello riferito allo specifico grado. È necessario che sia specificato il grado ( non sono intercambiabili ).
Cosa verificare prima di dichiarare il titolo o scegliere un corso
Per l’aspirante, il primo passo utile è confrontare il proprio attestato con questi requisiti:
Natura del titolo: deve trattarsi del titolo previsto per insegnare con lo specifico metodo, non soltanto di un attestato di frequenza o perfezionamento.
Soggetto rilasciante: va verificata l’autorizzazione specifica, oltre all’eventuale accreditamento generale per la formazione.
Grado scolastico: deve corrispondere a quello per cui si chiede il riconoscimento.
Documentazione dell’esame: la precedente nota MIM n. 8082 del 30 marzo 2026, richiamata dal nuovo documento, segnala anche la firma del rappresentante dell’USR competente che ha partecipato alla commissione esaminatrice.
Prima di iscriversi a un percorso, è quindi utile chiedere quale titolo venga effettivamente rilasciato e gli estremi dell’autorizzazione ministeriale. Per chi lo ha già dichiarato, il confronto va fatto anche con la domanda presentata e con l’eventuale provvedimento di valutazione.
La nota dispone verifiche a carico degli uffici: non fissa una nuova scadenza né richiede a tutti gli aspiranti di ripresentare la domanda.
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di La Redazione
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