Possono aderire a Espero tutti i lavoratori della scuola, in particolare i dipendenti della scuola statale (docenti, personale amministrativo ATA e i dirigenti) ed il personale AFAM, Alta formazione artistica, musicale e coreutica, assunti con:
contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche part-time).
contratto di lavoro a tempo determinato. Questi ultimi potranno iscriversi a condizione che la sottoscrizione avvenga almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto.
I dipendenti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo istitutivo del fondo e delle organizzazioni sindacali che abbiano stipulato i contratti collettivi nazionali per l’adesione al fondo da parte dei lavoratori dipendenti da scuole private, parificate e legalmente riconosciute, o da enti per la formazione professionale, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale operanti presso le medesime organizzazioni sindacali.
I lavoratori di scuole private, parificate e legalmente riconosciute e paritarie, anche se in possesso di un contratto di formazione lavoro, appartenenti al contratto di lavoro British Council, ovvero F.U.L.G.I.S, ed i lavoratori della Formazione Professionale appartenenti al contratto FORMA e CENFOP.
I soggetti fiscalmente a carico dei lavoratori aderenti a Espero.
Ma cosa succede ai lavoratori a tempo determinato una volta che il contratto giunge a scadenza?
Quando il contratto giungerà alla scadenza il lavoratore potrà:
rimanere iscritto ad Espero, pur in assenza di contribuzione. La contribuzione verrà automaticamente riattivata qualora si ricostituisca un nuovo rapporto di lavoro;
trasferire la posizione individuale presso un altro fondo pensione;
riscattare la posizione maturata
In particolare, per richiedere il riscatto della posizione individuale, occorre:
Scaricare il modulo per il lavoratore pubblico
Consegnare il modulo compilato all’ultimo datore di lavoro che si occuperà di sottoscrivere il riquadro 4 del modulo
Inviare il modulo a Fondo Scuola Espero – Via Cavour, 310 – 00184 Roma.
Il modulo per il riscatto va compilato dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la scuola.
di CARLO VARALLO
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