Ferie non godute supplenti 30 giugno: il Tribunale di Roma riconosce 3.961,51 € più interessi a una docente per indennità sostitutiva, richiamata la Cassazione
- La Redazione

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Il Tribunale di Roma riconosce il diritto all’indennità sostitutiva per ferie non godute a una docente supplente con contratto al 30 giugno, richiamando la giurisprudenza della Cassazione

"Una somma totale di € 3.961,51 oltre interessi legali come per legge” è stata assegnata dal Tribunale del Lavoro, IV sezione Lavoro, ad una docente per delle supplenze annuali in istituti comprensivi, con scadenza 31 giugno, svolte “dal 29.10.2020 al 30.06.2023”, sempre per un totale di 24 ore settimanali, a seguito del mancato pagamento delle ferie non utilizzate dalla stessa insegnante.
Nella sentenza, il giudice del lavoro ha scritto che “sul punto la Cassazione con Ordinanza n.14268/2022 del 5.5.2022 ha stabilito che “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”.
Inoltre, per il giudice “le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma otto, DL nr. 95/2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. 21. Pertanto, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva…”.
Alla luce di queste premesse, ampiamente riportata nella sentenza, il giudice del lavoro ha concluso che “deve essere quindi riconosciuto il diritto della parte ricorrente a percepire l’indennità sostitutiva delle ferie non godute, computando le ferie maturate dalla parte ricorrente, nonché i giorni di sospensione stabiliti dalla Regione Lazio per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, con condanna del Ministero convenuto al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 3.961,51, come calcolata nei conteggi allegati al ricorso, immuni da vizi, oltre interessi legali come per legge”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “non è legittimo eliminare le ferie dei dipendenti supplenti, senza avere invitato gli stessi lavoratori a fruirne. L’ha detto in modo chiarissimo la Corte di Cassazione: l'indennità sostitutiva delle ferie non godute è un ‘diritto inalienabile’ e in quanto tale è soggetto ‘a prescrizione decennale” poiché “viene considerata elemento della retribuzione retributiva e indennitaria, quindi di natura cosiddetta ‘mista’”.
Anief consiglia i docenti e Ata con supplenze al 30 giugno che si sono visti cancellare d’ufficio i giorni di ferie previsti per legge, di presentare ricorso attraverso i nostri legali: l’istanza si presenta per monetizzare i giorni di ferie e giorni di festività soppresse cancellati d’ufficio, in particolare, nei casi in cui il dirigente scolastico non abbia invitato il dipendente a fruire di tali giorni nei periodi di sospensione dell’attività didattica comprendenti - conclude Pacifico - tutti i periodi di supplenza”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA (SEZIONE LAVORO IV)
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, definitamente pronunciando ogni
contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente all’indennità per ferie non godute quale differenziale tra i giorni maturati e i giorni fruiti d’ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni e, per l’effetto, condanna il Ministero convenuto, in persona del Ministro pro- tempore, al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di indennità per ferie non fruite negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, della somma totale di € 3.961,51 oltre interessi legali come per legge;
- condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.320,00, oltre spese generali al 15% oltre IVA e CPA, da
distrarsi.
di LA REDAZIONE



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