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Ferie docenti con contratto fino al 30 giugno, 763 euro di monetizzazione riconosciuti, il tribunale di Vicenza accoglie la linea Anief

Il giudice ha stabilito che i supplenti annuali hanno diritto al pagamento delle ferie non godute se il dirigente scolastico non li ha invitati a fruirne, come nel caso dell’insegnante che riceverà 763 euro.

"Quando si parla di ferie sottratte ai precari con supplenza fino al 30 giugno, “il datore di lavoro deve assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto; a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo”.


A scriverlo è il tribunale ordinario di Vicenza, sezione prima civile, a seguito del ricorso presentato dai legali Anief in difesa di un insegnante precario che ha svolto dei periodi di servizio con scadenza annuale 30 giugno senza avere mai fruito i giorni di ferie e senza nemmeno avere avuto un indennizzo.

“Le condizioni de quibus – si legge nella sentenza - possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8 D.L. 95/2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. 228/2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.

Pertanto, si ritiene di aderire al più recente orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva (cfr. Cass. 11968/2025)”.


Secondo il giudice del lavoro, pertanto, “ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del TU 297/1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, come nel caso in esame, sussiste il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro (così Cass., Sez. Lav., ord. n. 14268 del 2022, 16715 del 2024)”.



In conclusione, scrive ancora il tribunale di Vicenza, “tenuto conto che il Ministero non ha dato prova, a fronte dei giorni di ferie e delle festività soppresse maturati dalla docente - nel corso degli anni scolastici indicati in ricorso - di aver adeguatamente informato l'insegnante della possibilità di poter godere di giornate di ferie residue, pena la perdita del diritto, ne consegue il diritto di parte ricorrente alla monetizzazione del congedo non utilizzato, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli che si presumono fruiti”. Secondo il giudice del lavoro, “in definitiva, avuto riguardo ai conteggi delle parti, sussiste il diritto di parte ricorrente al pagamento della somma lorda complessiva di € 763,82 a titolo di ferie non godute, assorbite le questioni non espressamente trattate”.


Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “bruciare d’ufficio le ferie dei dipendenti precari della scuola, senza avere ricevuto un invito a fruirne, non è legittimo. Lo ha scritto la Suprema Corte di Cassazione: l'indennità sostitutiva delle ferie non godute è un ‘diritto inalienabile’ soggetto ‘a prescrizione decennale in quanto viene considerata elemento della retribuzione retributiva e indennitaria, quindi di natura cosiddetta ‘mista’”. Il nostro sindacato, pertanto, consiglia i docenti e Ata con supplenze al 30 giugno che si sono visti ‘briciare’ i giorni di ferie accumulati nei mesi, di produrre ricorso attraverso i nostri avvocati: la richiesta si esprime per monetizzare i giorni di ferie e giorni di festività soppresse cancellati d’ufficio, in particolare, nei casi in cui il dirigente scolastico non abbia invitato il dipendente a fruire di tali giorni nei periodi di sospensione dell’attività didattica comprendenti - conclude Pacifico – tutti i periodi di supplenza”.


Il sindacato Anief invita i docenti interessati a rivolgersi al sindacato per l’eventuale presentazione del ricorso, così da ottenere il risarcimento delle ferie mai utilizzate. I dipendenti precari o ex precari della scuola che hanno sottoscritto nell’anno corrente o negli ultimi anni una supplenza a tempo determinato, con scadenza 30 giugno, possono approfondire la propria situazione attraverso la sezione Anief più a loro vicina oppure aderire direttamente al ricorso Anief attraverso l’apposita pagina online.

di LA REDAZIONE







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