Docenti precari, ferie non godute: la Corte di Cassazione conferma il diritto all’indennità sostitutiva
- La Redazione

- 1 giorno fa
- Tempo di lettura: 3 min
Sottotitolo: La Cassazione distingue tra sospensione delle lezioni e periodo che va dagli scrutini al 30 giugno. In alcuni casi il pagamento resta un diritto pieno anche senza ferie richieste

"La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, pronunciandosi nella pubblica udienza del 20 maggio 2026 sul rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. iscritto al n. 883/2026 R.G. e disposto dalla Corte d'appello di Torino, ha enunciato i principi di diritto in materia di indennità sostitutiva delle ferie non godute dal personale docente a tempo determinato. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito quando ai docenti precari spetta il pagamento delle ferie non godute e quando invece il diritto decade automaticamente.
La Corte ha chiarito che per il periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno — normalmente destinato a scrutini, esami e attività valutative — resta necessario l'avviso del dirigente scolastico, secondo l'indirizzo già consolidato della giurisprudenza di legittimità: in difetto di tale avviso, il diritto all'indennità sostitutiva permane. Analoga disciplina si applica alle giornate di riposo previste dalla legge n. 937 del 1977, le cosiddette festività soppresse, che il docente a termine deve poter godere entro il termine dell'anno scolastico o dell'ultimo contratto stipulato nel corso dello stesso.
Nella sentenza la Corte enuncia il principio di diritto secondo cui «Il comma 55 dell'art. 1 della legge n. 228 si interpreta nel senso che al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche spetta il trattamento economico sostitutivo per i giorni di ferie non goduti entro il termine dell'anno scolastico senza necessità di apposito avviso del dirigente scolastico, necessario, invece, per il periodo ricompreso fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno in quanto normalmente destinato a scrutini, esami ed attività valutative».
La pronuncia interviene su un contenzioso seriale che aveva visto i tribunali di merito divisi sull'estensione ai giorni di sospensione delle lezioni dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di indennità sostitutiva delle ferie del personale docente a tempo determinato.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale del sindacato rappresentativo Anief, la Corte di Cassazione ha ristretto il perimetro ma non ha cancellato il diritto all’indennizzo.
Per il periodo che va dal termine delle lezioni al 30 giugno e per le festività soppresse non effettivamente godute entro il termine del contratto, l'indennità sostitutiva deve essere riconosciuta e può essere rivendicata per i crediti maturati negli ultimi dieci anni. Il sindacato Anief ha inoltre annunciato che procederà al riconteggio delle somme spettanti nei ricorsi già pendenti.
Per l’ufficio legale Anief - rappresentato in corte suprema dagli avvocati Walter Miceli, Fabio Ganci, Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri e Salvatore Russo - i docenti precari ed ex precari che, nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, non abbiano fruito delle ferie e delle festività soppresse maturate né abbiano ricevuto dal dirigente scolastico l'avviso prescritto, possono quindi continuare a rivendicare il riconoscimento dell'indennità sostitutiva, con il limite della prescrizione decennale".
di La Redazione




.jpg)
.jpg)


















%20(2).jpg)
.jpg)

%20(2).jpg)






















.jpg)
Commenti