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DOCENTI NEOASSUNTI PERCORSO DI FORMAZIONE E PROVA, REQUISITO 120 GIORNI DI SERVIZIO: CONTEGGIO GIORNO LIBERO QUANDO POSSIBILE? SCOPRIAMOLO INSIEME

È stata inviata all'amministrazione una richiesta di chiarimento in merito ai requisiti di servizio per l'anno di formazione e prova da parte di... 


È stata inviata all'amministrazione una richiesta di chiarimento in merito ai requisiti di servizio per l'anno di formazione e prova da parte di Flc Cgil, Cisl Scuola, Snals Confsal, Gilda degli Insegnanti e Anief.

A seguito dell'incontro di informativa del 25 novembre 2024 in merito alla nota n. 202382 relativa al periodo di formazione e prova per i docenti neo-assunti, le summenzionate organizzazioni sindacali pongono unitariamente all'amministrazione una richiesta di chiarimento in merito al requisito dei 120 giorni di servizio necessari al superamento del percorso di formazione e prova.


Il DM 226/22 all’art. 3 prevede che siano "compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali".

Il chiarimento riguarda in particolare il conteggio del giorno libero nei 120 giorni: si ritiene che laddove l’Istituzione scolastica articoli l’attività didattica su 5 giorni, il giorno libero sia da considerarsi il sabato e vada conteggiato nei 120 giorni. Nel calcolo dei 120 giorni va altresì conteggiato il giorno libero del docente che svolge l'orario contrattualmente previsto, distribuito in 5 giorni.

Il chiarimento risulta particolarmente cogente alla luce delle immissioni in ruolo dai concorsi PNRR, che stanno coinvolgendo migliaia di docenti con una tempistica che si è spinta sino a dicembre e l'obiettivo che si ritiene di poter condividere con l'amministrazione è quello di garantire al maggior numero di docenti la possibilità di assolvere all'obbligo formativo del percorso di formazione e prova.


ECCO LA RICHIESTA DEI SINDACATI


ULTERIORI APPROFONDIMENTI

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), attraverso la Nota annuale, ha fornito degli utili chiarimenti in merito al periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti.

Il percorso formativo è articolato in 4 distinte fasi:

1. incontri in presenza

2. laboratori formativi

3. peer to peer ed osservazione in classe

4. formazione on line

In particolar modo ci soffermeremo sugli incontri in presenza e sulla formazione on line.


INCONTRI IN PRESENZA

Gli incontri in presenza, pari a 6 ore da espletarsi preferibilmente nel 2024, ricoprono una funzione di introduzione/restituzione a carattere prettamente laboratoriale e potranno essere organizzati su diversa scala territoriale, secondo la programmazione stabilita dagli Uffici Scolastici Regionali o dagli Uffici territoriali, d’intesa con le Scuole Polo. Le Scuole Polo per la formazione, cui verranno assegnati i fondi dedicati, potranno delegare l’organizzazione degli incontri ad altre scuole dell’ambito, alle quali è riconosciuta una esperienza consolidata nel percorso di formazione dei docenti neoassunti o particolarmente esperte nella formazione su specifiche tematiche (es.: inclusione, sostenibilità, innovazione didattica, ecc.), fermo restando che l’esercizio di rendicontazione dovrà essere comunque assolto dalla Scuola Polo.

Tali incontri, poiché le tematiche digitali e linguistiche sono assorbite dai laboratori formativi, verteranno in particolare sulle aree tematiche di seguito indicate:

• inclusione sociale e dinamiche interculturali;

• bisogni educativi speciali;

• innovazione della didattica delle discipline e motivazione all’apprendimento;

• buone pratiche di didattiche disciplinari;

• gestione della classe e dinamiche relazionali, con particolare riferimento alla prevenzione dei fenomeni di violenza, bullismo e cyberbullismo, discriminazioni;

• percorsi per competenze relazionali e trasversali;

• contrasto alla dispersione scolastica;

• attività di orientamento e didattica orientativa;

• insegnamento di educazione civica: nuove Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica (D.M. n.183/24) e sua integrazione nel curricolo;

• valutazione didattica degli apprendimenti e del comportamento;

• valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento);

• educazione alla sostenibilità.


FORMAZIONE ON LINE SULLA PIATTAFORMA INDIRE

L’apertura dell’ambiente on line, predisposto da INDIRE, ha la finalità di garantire una più ampia disponibilità della piattaforma ai docenti neoassunti. Le attività on line assicurano il migliore collegamento tra le varie sequenze di attività che confluiscono nel portfolio professionale finale e le attività in presenza e online (incontri in presenza, laboratori formativi, attività peer to peer). Sarà inoltre disponibile l'ambiente on line pubblico a supporto dei diversi soggetti impegnati nella formazione, in modo da assicurare un’interazione tra i partecipanti alla formazione e le strutture responsabili dell’organizzazione.

Le attività on line, della durata di 20 ore complessive, si configurano in modo strettamente connesso con le attività in presenza, consentendo di documentare il percorso, riflettere sulle competenze acquisite, dare un “senso” coerente all’agire complessivo. La presentazione del portfolio professionale al Comitato di valutazione sostituisce l’elaborazione di ogni altra relazione.


DURATA COMPLESSIVA DEL PERCORSO

Il percorso ha una durata di 50 ore di impegno complessivo, che si espletano attraverso le attività formative volte alla valorizzazione di una didattica laboratoriale; l’osservazione reciproca dell’azione docente, supportata anche da mirata strumentazione operativa; la rielaborazione delle competenze professionali guidata da specifiche sezioni di contenuti e strumenti che saranno forniti da INDIRE nell’ambiente on line.


Personale docente tenuto al periodo di prova e di formazione

Secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, del DM 226/2022 e d’intesa con la Direzione Generale per il Personale Scolastico si rappresentano di seguito coloro che sono tenuti al periodo di formazione e prova:

• i docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo ivi compresi gli assunti a tempo indeterminato in quanto vincitori dei concorsi banditi con DDG 2575 e DDG 2576 del 6 dicembre 2023;

• i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova; • i docenti che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono ripetere il periodo di formazione e prova;

• i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;

• i docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

• i docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Qualora il personale interessato abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto ad acquisire i 5 CFU di cui all’articolo 18 del Decreto ministeriale 22 aprile 2022, n. 108;

• i docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 01/09/2024 ed economica 01/09/2025, se in possesso dei prescritti requisiti di servizio nel medesimo grado di istruzione.


Personale docente che non deve svolgere il periodo di prova

Infine, si ricorda che non devono svolgere il periodo di prova i docenti: 

• che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG nello stesso grado di nuova immissione in ruolo sia su posto comune che di sostegno;

• che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;

• già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;

• che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;

• che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.


di VALENTINA TROPEA


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