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Docente precario risarcito con 68.540 euro, per abuso di contratti a termine. La condanna del Ministero arriva dal Tribunale di Asti

Vent’anni di supplenze su posti vacanti, concorsi mai banditi e abuso riconosciuto dal giudice: scatta il risarcimento massimo per reiterazione illegittima dei contratti a termine


Un’altra maxi sentenza risarcitoria condanna l’Amministrazione scolastica per la gestione del reclutamento dei docenti e per il ricorso sistematico al precariato di lungo corso, in violazione della normativa europea e dei principi costituzionali.


A emetterla, questa volta, è stato il Tribunale ordinario di Asti, che ha riconosciuto l’abuso nella reiterazione dei contratti a tempo determinato, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a risarcire un insegnante di religione cattolica rimasto supplente per quasi vent’anni, nonostante la presenza di posti vacanti e disponibili.

Con sentenza, il giudice ha stabilito il pagamento di un’indennità risarcitoria pari a 68.540,4 euro, corrispondente a 24 mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al saldo.

Nella motivazione, il Tribunale di Asti, dopo avere richiamato le posizioni espresse dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea e dalla Corte di Cassazione italiana, ha ricordato che:

“l’odierna parte ricorrente ha prestato servizio in forza di una serie di ripetuti contratti a tempo determinato per l'insegnamento della religione cattolica a partire dall’anno scolastico 2005/2006 e sino all’a.s. 20024/2025.

Servizio per la durata dell'intero anno scolastico, ossia da settembre sino al 31 agosto dell'anno successivo, senza indicazione di alcuna causale e senza che siano stati indetti concorsi di accesso ai ruoli secondo la cadenza triennale prevista dall'art. 2, comma 2, della L. n. 186/2003, ciò che secondo la Corte di Cassazione determina ‘l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro’”.

Il giudice ha quindi evidenziato come l’Amministrazione abbia aggravato un sistema già privo di limiti alla reiterazione dei contratti a termine, omettendo di bandire i concorsi previsti dalla legge:

“a fronte di un sistema che non prevede limiti alla reiterazione dei contratti a tempo determinato, l’Amministrazione convenuta ha aggiunto a tale carenza una propria inadempienza, sicuramente funzionale (anche sotto il profilo causale) all’indebita reiterazione dei contratti a termine dedotti in giudizio, consistente nell’avere omesso di ottemperare alla regola legale di indizione triennale dei concorsi per gli inserimenti di ruolo (v. art. 3, comma 2, L. n. 186/2003).



È, infatti, pacifico che, dopo un primo concorso svoltosi nel 2004 dopo l’entrata in vigore della legge, non sono stati più indetti i concorsi previsti dalla disposizione da ultimo richiamata, sino al 2024”.

In merito al concorso straordinario bandito nel 2024, il Tribunale ha chiarito che tale procedura non è idonea a sanare l’abuso:

“Quanto poi al concorso straordinario indetto sulla base del D.P.C.M. 22.2.2024 – ha ancora spiegato il giudice ordinario –, deve rilevarsi come trattasi di procedura selettiva e non automatica, da svolgersi mediante ‘prova orale didattico-metodologica’, espressamente ‘finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato’, la quale, dunque, può avere esito positivo come negativo.

In altri termini, il concorso in parola, passando attraverso una valutazione di merito del candidato, realizza una mera ‘astratta chance di stabilizzazione’, che la giurisprudenza di legittimità ha giudicato inidonea a cancellare l’illecito”. Il giudice ha quindi concluso che l’abuso risulta pienamente integrato: “i contratti a termine oggetto di causa, nel complesso, hanno ampiamente superato il menzionato triennio ipotetico (legale) di svolgimento dei concorsi, sicché è senza dubbio integrata la fattispecie di abuso, con conseguente diritto al risarcimento del danno, con esonero dalla prova del concreto pregiudizio”.

Per la liquidazione del danno, è stato applicato il nuovo quadro normativo:

“deve ritenersi applicabile l’art. 12, dl 131/24 che ha modificato l’art. 36, comma 5, dlgs 165/01, che attualmente prevede che […] il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità”.

Nel caso specifico, la reiterazione abusiva è durata 240 mesi, portando il giudice a determinare l’indennizzo massimo:

“si stima equo individuare l’indennità risarcitoria nella misura pari a 24 mensilità […] e quindi in € 68.540,4 (pari a € 2.855,85 × 24)”. Alle somme riconosciute, ha infine stabilito il Tribunale, dovranno essere aggiunti gli interessi legali fino al saldo. Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ha commentato la decisione ricordando che: “queste sentenze sono la conseguenza della cattiva applicazione, tutta italiana, della Direttiva UE 70/CE del 1999 che impone agli Stati membri di stabilizzare i precari […] Continuare a tenere in piedi un sistema di reclutamento che auto-produce 200mila supplenze l’anno […] è una sconfitta del sistema scolastico e del buon senso”.


di LA REDAZIONE





 
 
 

1 commento


Roberto
03 mar

A gennaio 2025 il tribunale di Milano mi ha riconosciuto oltre 34000 di riasrcimento per abuso di contratti a td. Notificata al Ministero e dopo 120 giorni nessuna risposta. Faccio ricorso di ottemperanza al Tar del Lazio (dove tutti i ricorsi di questo tipo vengono fatti visto che la sede del Ministero è a Roma) e viene fissata per il 4 febbraio 2026. A questa data il Tar del Lazio si dichiara non competente (solo la mia camera di Consiglio perché gli altri ricorsi del mio avvocato in altre camere di consiglio sono state accolte ed emessa la sentenza esecutiva) e rimanda al Tar della Lombardia. Oggi devo ripartire con l'ottemperanza qui in Lombardia. Chissà quando verrà fissata l'udienza. È…

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