DA ATA A DSGA: IL TAR IN SICILIA ACCOGLIE IL RICORSO SU REQUISITI INSUFFICIENTI
- La Redazione

- 26 ago 2025
- Tempo di lettura: 2 min
"Il bando creato per l’aggiornamento delle graduatorie, prevedeva anche la presa di servizio di un DSGA. Fin qui nulla di strano se non fosse che... "

Sì può creare un bando nel quale i requisiti di accesso sono inferiori rispetto ai titoli di studio richiesti dalla legge?
La risposta è No, appare evidente, ma è quello che è accaduto ad una dipendente pubblica della regione Sicilia.
La donna, inquadrata come assistente amministrativo, ha deciso di fare ricorso contro un bando pubblicato dalla regione in questione. Il bando creato per l’aggiornamento delle graduatorie, prevedeva anche la presa di servizio di un DSGA. Fin qui nulla di strano se non fosse che permetteva l’accesso anche a chi non aveva il titolo di studio richiesto dalla legge recente, ma faceva capo ad una legge ormai in disuso del 2017 (la n. 205, articolo 1, comma 605), che di fatti permetteva ai DSGA l’accesso con soli tre anni di ruolo e senza laurea.
Ma cosa dice la legge oggi?
La legge da prendere in considerazione per il passaggio da assistenti a funzionari (DSGA) offre due alternative:
Laurea magistrale e almeno 5 anni di esperienza nell’area degli assistenti;
10 anni di esperienza con diploma di scuola secondaria di secondo grado.
In entrambi i casi, è necessario anche aver svolto per almeno 3 anni il ruolo di DSGA con incarico completo.
La legge presa in considerazione per il bando, risalente all’anno 2017 non è stata né ripresa e né confermata dalle nuove disposizioni o dal CCNI del 2024.
Il virtù di quanto è accaduto alla dipendente pubblica della regione Sicilia Il TAR ha chiarito che i requisiti, per chi può accedere al ruolo di DSGA sanciti dal CCNI, sono esclusivamente:
laurea magistrale oppure un diploma con almeno 10 anni di esperienza, oltre a tre anni effettivi nel ruolo di DSGA come abbiamo già detto;
qualsiasi altra deroga deve essere prevista da norme di livello nazionale o regionale e contenuta nel CCNI (requisito che nel bando della regione Sicilia è venuto a mancare).
In conclusione, secondo il TAR il bando della regione Sicilia risulta illegittimo perché viola la normativa primaria e la contrattazione collettiva nazionale.
di LA REDAZIONE




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