Le attività formative dei docenti devono essere ricomprese nell’ orario di lavoro. Lo ha deciso la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza depositata il 28 ottobre 2021.
La Corte ha chiarito e precisato che per “orario di lavoro” si intende qualsiasi periodo di lavoro in cui il lavoratore sia al lavoro, nell’ esercizio delle sue attività, a disposizione del datore di lavoro. Per ”periodo di riposo” si intende, invece, qualsiasi periodo che non rientra nell’ orario di lavoro.
Dunque, quando un lavoratore deve ricevere una formazione professionale si deve tenere conto del fatto che è a disposizione del datore di lavoro per i periodi di tale formazione, pertanto è irrilevante se la formazione avvenga durante l’ orario di lavoro o lo superi.
La Corte afferma dunque:” il lasso di tempo durante il quale un lavoratore segue una formazione professionale impostagli dal suo datore di lavoro, costituisce “orario di lavoro”.
Le conseguenze della pronuncia nel comparto scuola
La sentenza, pur non riguardando direttamente la scuola, ha effetti per il personale
scolastico.
Formazione per il sostegno
La legge di Bilancio ha previsto una formazione obbligatoria di 25 ore sull’ inclusività per i docenti impegnati in classi di alunni con disabilità.
In applicazione di tale legge sono stati emanati il DM 188/2021 e la nota 27622 del 6 settembre 2021, che prevede il coinvolgimento nelle attività formative anche dei docenti precari, precisando che “l’ attività formativa è svolta in costanza di rapporto di lavoro e non determina oneri aggiuntivi”.
Tale nota è stata impugnata da alcune organizzazioni sindacali di fronte al Tar, sostenendo che la materia non possa essere disciplinata solo dal Ministero, ma sia oggetto di contrattazione sindacale.
La Formazione obbligatoria per i neo immessi in ruolo
Tutti i docenti neo assunti sono obbligati a svolgere un minimo di 50 ore di formazione, suddivise in varie attività, che sono considerate aggiuntive rispetto a quelle svolte dagli altri colleghi e non fanno parte delle attività di formazione deliberate dal Collegio dei docenti.
La legge 107/2015 e i successivi decreti attuativi prevedono l’obbligo di tali attività.
Per la Corte Europea non ha importanza che la formazione avvenga in forza di una legge, di conseguenza, anche l'attività aggiuntiva viene considerata lavoro a tutti gli effetti.
di ISABELLA CASTAGNA