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Congedo parentale, elevazione dell’indennità dal 60% all’80% ai lavoratori dipendenti. Ecco tutte le indicazioni operative (Inps)

"Ai sensi del successivo comma 218 del medesimo articolo 1, le predette elevazioni dell’indennità trovano applicazione rispettivamente con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di... "


L’articolo 1, comma 217, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, anche legge di Bilancio 2025), ha modificato il comma 1 dell’articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53” (di seguito, anche T.U.), elevando l’indennità per il mese di congedo parentale introdotto dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, anche legge di Bilancio 2024), dal 60% all’80% della retribuzione e disponendo l’elevazione dell’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese dal 30% all’80% della retribuzione.


Ai sensi del successivo comma 218 del medesimo articolo 1, le predette elevazioni dell’indennità trovano applicazione rispettivamente con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024. Per accedere all’indennità maggiorata, i periodi di congedo parentale devono essere fruiti entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).


Tanto rappresentato, con la presente circolare, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le relative istruzioni di carattere amministrativo e operativo per i lavoratori dipendenti del settore privato. Per quanto riguarda i dipendenti del settore pubblico, il riconoscimento del diritto al congedo in argomento e l’erogazione del relativo trattamento economico sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite. Per la compilazione delle denunce contributive (Uniemens/ListaPosPA) per le Amministrazioni pubbliche con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica si rinvia al successivo paragrafo 6.2.


Platea dei destinatari

Ai fini dell’individuazione della platea dei destinatari cui si rivolge la novella normativa in argomento, avendo il legislatore modificato il solo articolo 34 del decreto legislativo n. 151/2001, l’elevazione dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori (lavoratori autonomi di cui al Capo XI del T.U., lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ecc.). Conseguentemente, se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro genitore appartiene ad altra categoria lavorativa, l’elevazione dell’indennità all’80% della retribuzione per i mesi di congedo parentale, come prevista dal novellato articolo 34, comma 1, del T.U., spetta solo al genitore lavoratore dipendente.



Elevazione dell’indennità dal 60% all’80% della retribuzione per l’ulteriore mese di congedo parentale di cui alla legge di Bilancio 2024 ed elevazione dell’indennità dal 30% all’80% per un ulteriore mese di congedo parentale. La modifica normativa recata dalla legge di Bilancio 2025 non aggiunge ulteriori mesi di congedo parentale indennizzato, ma dispone l’elevazione dell’indennità per il mese introdotto dalla legge di Bilancio 2024 dal 60% all’80% della retribuzione e prevede una nuova elevazione dal 30% all’80% per un ulteriore mese rispetto alle elevazioni già previste dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, legge di Bilancio 2023) e dalla legge di Bilancio 2024. Pertanto, con la nuova formulazione dell’articolo 34, comma 1, del T.U. l’elevazione dell’indennità di congedo parentale all’80% è prevista per un massimo di tre mesi per ogni coppia genitoriale.


Come anticipato, l’elevazione è riconosciuta a condizione che i mesi di congedo parentale siano fruiti entro i 6 anni di vita del minore. L’elevazione dell’indennità in questione si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e, in tali casi, i mesi di congedo parentale devono essere fruiti entro i 6 anni dall’ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età. Infine, l’elevazione dell’indennità interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria.


Si evidenzia che i tre mesi indennizzabili all’80% interessano entrambi i genitori e possono essere fruiti in modalità ripartita tra gli stessi o soltanto da uno di essi. Si precisa che la fruizione “alternata” tra i genitori, prevista dal novellato articolo 34 del T.U., non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

Si rammenta che, come previsto dall’articolo 32 del T.U., il limite massimo di congedo parentale per ogni coppia genitoriale è di dieci mesi (elevabili a undici mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore, di cui:

  • alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all’altro genitore;

  • al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all’altro genitore;

  • a entrambi i genitori spetta anche un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi, da fruire in modalità ripartita tra gli stessi.


Alla luce della modifica apportata al comma 1 dell’articolo 34 del T.U, il congedo parentale di entrambi i genitori o del “genitore solo” risulta indennizzabile come di seguito indicato:

  • un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2023);

  • un ulteriore mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2024 e legge di Bilancio 2025);

  • un ulteriore mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2025);

  • sei mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;

  • i rimanenti due mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del T.U.


Decorrenza della nuova disposizione

Come anticipato, ai sensi del comma 218 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025 le disposizioni introdotte dal novellato articolo 34, comma 1, del T.U. si applicano ai periodi di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2025 e interessano esclusivamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente: - al 31 dicembre 2023, per il diritto all’indennità maggiorata dal 60% all’80% per l’ulteriore mese introdotto dalla legge di Bilancio 2024; - al 31 dicembre 2024, per il diritto all’indennità maggiorata dal 30% all’80% per l’ulteriore mese introdotto dalla legge di Bilancio 2025.


Si precisa che, come già rappresentato nella circolare n. 57 del 18 aprile 2024, per le novità introdotte dalle leggi di Bilancio per gli anni 2023 e 2024, le decorrenze contenute nella legge di Bilancio 2025, secondo la quale le nuove disposizioni si applicano rispettivamente con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024, non sono una condizione per il diritto all’elevazione dell’indennità di congedo parentale, bensì un termine iniziale di decorrenza della nuova disposizione. Per la determinazione della fine del periodo di congedo di maternità devono computarsi anche i periodi di interdizione prorogata dopo il parto disposti dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro e gli eventuali giorni non fruiti prima del parto.


Pertanto:

1) se il minore è nato o adottato, affidato/collocato prima del 1° gennaio 2023, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo un mese (in applicazione della legge di Bilancio 2023), se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2022. Se, invece, il minore è nato o adottato, affidato/collocato dal 1° gennaio 2023, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo un mese a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione;


2) se il minore è nato o adottato, affidato/collocato prima del 1° gennaio 2024, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo due mesi (in applicazione della legge di Bilancio 2023 e 2024), se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023. Altrimenti, si ha diritto a un solo mese indennizzato all’80% con applicazione delle indicazioni di cui al precedente punto 1). Se, invece, il minore è nato o adottato, affidato/collocato dal 1° gennaio 2024, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo due mesi a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione del congedo parentale;

3) se il minore è nato o adottato, affidato/collocato prima del 1° gennaio 2025, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo tre mesi (in applicazione delle leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025) se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2024. Altrimenti, si ha diritto a soli due mesi indennizzati all’80% con applicazione delle indicazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2).


Se, invece, il minore è nato o adottato, affidato/collocato dal 1° gennaio 2025, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo tre mesi a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione. L’elevazione dell’indennità all’80% è riconosciuta solo durante la fruizione dei tre mesi di congedo parentale che l’articolo 34 del T.U. attribuisce a ogni genitore come non trasferibili all’altro e, comunque, non oltre i 6 anni dalla nascita del minore o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento/collocamento. Si ricorda che il termine finale del congedo di maternità o di paternità di un genitore lavoratore iscritto alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, o a una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, non rileva ai fini del riconoscimento dell’indennità maggiorata in quanto le leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025 fanno riferimento esclusivamente alla fine del congedo di maternità delle lavoratrici dipendenti di cui al Capo III del T.U. e del congedo di paternità dei lavoratori dipendenti di cui al Capo IV del T.U.


A titolo esemplificativo si riportano i seguenti casi.

Esempio

A)

  • Figlio nato il 20 novembre 2024;

  • la madre lavoratrice dipendente termina il periodo di congedo di maternità il 20 febbraio 2025;

  • il padre fruisce di due mesi di congedo parentale dal 21 novembre 2024 al 20 gennaio 2025. I mesi di congedo parentale dal 21 novembre 2024 al 20 gennaio 2025 sono indennizzati all’80% della retribuzione (come previsto dalla legge di Bilancio 2023 e 2024) in quanto il mese dal 21 novembre 2024 al 20 dicembre 2024 rientra nella previsione della legge di Bilancio 2023 e il mese dal 21 dicembre 2024 al 20 gennaio 2025 rientra nella previsione della legge di Bilancio 2024 per il periodo dal 21 dicembre 2024 al 31 dicembre 2024 e nella previsione della legge di Bilancio 2025 per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 20 gennaio 2025 che ha elevato l’indennità di congedo parentale dal 60% all’80% per tutti i periodi fruiti a decorrere dal 1° gennaio 2025. Ai genitori residua un ulteriore mese di congedo parentale indennizzabile all’80% (introdotto dalla legge di Bilancio 2025), da fruire entro il compimento di 6 anni di età del figlio, in quanto, il figlio è nato prima del 1° gennaio 2025 e la madre termina il periodo di congedo di maternità successivamente al 31 dicembre 2024.

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