Nota Ufficio Scolastico Regionale Lombardia

Arrivano ulteriori chiarimenti da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in merito alla situazione giuridica dei docenti depennati dalle graduatorie concorsuali e/o ad esaurimento e successivi adempimenti.
Per far fronte alle numerose richieste di chiarimenti e segnalazioni che USR Lombardia ha ricevuto in merito alla situazione giuridica dei docenti depennati dalle graduatorie concorsuali ed eventualmente da residui delle graduatorie ad esaurimento in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali loro sfavorevoli, viene emessa la nota 29037 contenente
indicazioni univoche.
La nota richiama la precedente nota MIUR 20 maggio 2020, prot. 709, trasmessa in applicazione al disposto di cui all’articolo 4, commi 1 e 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, secondo la quale le decisioni giurisdizionali in sede civile o amministrativa relative all'inserimento nelle graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto che comportino la revoca dei contratti di lavoro di docente a tempo determinato o indeterminato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali devono essere eseguite dagli UAT quando notificate o trasmesse dagli Uffici dell’Amministrazione, trasformando gli eventuali contratti di lavoro a tempo indeterminato in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico e modificando i contratti a tempo determinato in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico. L’aver apposto o meno, in allora, la cd “clausola di salvaguardia” è un dato ininfluente, in quanto la carenza di titolo idoneo a conseguire il diritto all’immissione in ruolo ed il diritto alla stipula del contratto determina comunque la nullità dei relativi provvedimenti adottati dalla PA.
Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni si raccomanda, pertanto, agli UAT, di procedere celermente ai provvedimenti di depennamento dalle graduatorie di pertinenza (GAE, GM, eventualmente GPS) e ai Dirigenti scolastici, nel caso di docenti immessi in ruolo, di procedere alla conseguente risoluzione dei contratti a tempo indeterminato precedentemente stipulati e alla contestuale stipula a favore dei medesimi docenti di un contratto di supplenza al 30 giugno 2023; nei casi di docenti a tempo determinato, là ove necessario, alla risoluzione dei rispettivi contratti e alla modifica “in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico”.
I docenti di cui sopra, qualora fossero inseriti nelle GPS e abbiano nel frattempo rinunciato all’incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, nell’ipotesi di risoluzione del contratto a tempo indeterminato, per le ragioni evidenziate non incorrono nelle sanzioni previste all’articolo 14 Ordinanza 6 maggio 2020, n. 112.
Nel caso specifico delle GPS, qualora la sentenza riguardi il possesso del titolo di abilitazione, l’aspirante può essere ricollocato a domanda, sempre che ne abbia i titoli, nella fascia cui ha effettivo diritto, procedendo al trasferimento del relativo punteggio in allora dichiarato sulla base della tabella relativa alla nuova fascia di inserimento e mantenendo inalterate le scelte di provincia e sede già compiute.
Resta fermo che i docenti in possesso di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno potranno poi richiedere l’inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia per l’anno scolastico 2023/2024, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia, come statuito dall’articolo 10 dell’Ordinanza 6 maggio 2020, n. 112.
di VALENTINA ZIN
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