Carta docente, il Tribunale di Bergamo condanna il Ministero: "Il bonus spetta anche ai precari"
- La Redazione

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Il Tribunale del Lavoro riconosce il bonus aggiornamento a un supplente. Stop alle ingiustizie: chi ha un contratto a termine ha gli stessi diritti di chi è assunto in via definitiva.

Continua la battaglia legale per estendere il bonus di 500 euro annui per l'aggiornamento professionale anche agli insegnanti con contratti a termine. Il Tribunale del Lavoro di Bergamo ha recentemente accolto il ricorso di un supplente, difeso dai legali del sindacato Anief, restituendogli 1.100 euro per due annualità. I giudici, richiamando le storiche pronunce del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia Europea, hanno ribadito come l'esclusione dei precari dalla "Carta del docente" violi i principi di uguaglianza e di buon andamento della Pubblica Amministrazione.
Di seguito riportiamo il testo del comunicato sindacale:
"Due anni di supplenze senza ricevere un euro di Carta del docente per l’aggiornamento. È la prassi nell’ultimo decennio, per “colpa” di una dimenticanza legislativa. Chi però presenta ricorso al giudice del lavoro, recupera l’intera somma con gli interessi. Come è accaduto a Bergamo, dove il Tribunale ha sposato la tesi dei legali Anief, difensori di un insegnante precario, che in questo modo ha recuperato 1.100 euro per le due supplenze annuali svolte tra il 2023 e il 2025, oltre alle spese processuali.
Il giudice ha ricordato che “sulla questione relativa all’esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della Carta del Docente si è pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione Settima, il quale, con sentenza n. 1842/2022 pubblicata il 16 marzo 2022, mutando il proprio precedente orientamento di cui alla sentenza n. 3979/2017, ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente. In merito a questa previsione il Consiglio di Stato, pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, ha però ritenuto che la scelta ministeriale forgi “un sistema di formazione ‘a doppia trazione’: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico”.
Sempre nella sentenza di Bergamo, è stato scritto che secondo il Consiglio di Stato, “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia,
ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”. Secondo il Consiglio ricorrerebbe un contrasto «con l’esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell’insegnamento complessivo fornito agli studenti” corrispondente al canone di buona amministrazione.
Canone che risulterebbe tradito da “un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un’altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l’erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell’insegnamento fornito agli studenti”.
Inoltre, il giudice del lavoro del Tribunale lombardo ha rammentato, sempre nella sentenza, che “sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell’Unione europea, a seguito del rinvio pregiudiziale con cui il Tribunale di Vercelli l’ha investita dell’analisi del rapporto tra la disciplina interna e le clausole 4 punto 1 e 6 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. La Corte ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di € 500,00 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”, mediante la c.d. carta elettronica del docente”.
Inoltre, il Tribunale di Bergamo ha fatto osservare che “alla luce delle argomentazioni svolte a sostegno della statuizione adottata dalla CGUE non può questo Giudice più dubitare della riconducibilità della “Carta Elettronica del docente” alle “condizioni di impiego”, di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato, e conseguentemente “della differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e i docenti
assunti nell’ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale”.
Infine, il giudice del lavoro ha “ricordato che la disparità di trattamento (a sfavore dei lavoratori precari o già precari) tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, “non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare” (Cass. n. 31149/2019)”.
“La sentenza di Bergamo porta giustizia, come sta accadendo nei tribunali di tutta Italia sulla Carta del docente. I pareri del Consiglio di Stato, della Corte di Giustizia Europea e della Corte di Cassazione risultano del resto una sorta di ‘totem’ in questo contesto. Consigliamo vivamente tutti coloro che hanno svolto supplenze negli ultimi cinque anni di affidarsi ad Anief e presentare ricorso gratuito facendosi assistere dai legali Anief specializzati in legislazione scolastica, così da recuperare fino a 3.500 euro più interessi di Carta del docente originariamente negata”.
di Leandro Castagna




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