Carta docente: il giudice del lavoro di Reggio Emilia riconosce ad una insegnante 3 mila euro più interessi dopo aver svolto sei supplenze annuali
- La Redazione

- 28 mag
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"Infine, il tribunale emiliano ha ricordato che anche “la Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio (Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di ... "

Sei supplenze annuali, svolte dall’anno scolastico 2019/2020 ad oggi, corrispondono a 3 mila euro. Sono quelli della Carta del Docente negata ai precari. Il giudice del lavoro di Reggio Emilia non ha avuto dubbi a farli avere ad una insegnante, la quale - a seguito del “ricorso depositato il 10.12.2024” dai legali Anief - ha ottenuto in questo l’intero maltolto con gli interessi.
Il Tribunale ha scritto che “la Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di euro 500,00 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica”.
Inoltre, sempre “la CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l’art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l’art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l’art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale”.
Sempre dalla sentenza di Reggio Emilia è emerso che “con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del Ministero di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l’illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost”.
Infine, il tribunale emiliano ha ricordato che anche “la Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio (Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”. Il giudice di Reggio Emilia ha quindi concluso che “i principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, non può che sottolineare come “i parere favorevoli ai precari emessi dal Consiglio di Stato prima, dalla Corte di Giustizia Europea poi e più di recente della Corte di Cassazione hanno messo alle corde la parte della riforma ‘Buona Scuola’, la Legge 107/2015, che introducendo la formazione obbligatoria a scuola ha dimenticato che un quarto degli insegnanti e precario ed ha pieno diritto a soddisfare questo bisogno formativo, alla pari di chi è già stato immesso in ruolo. Largo, dunque, alla Carta del docente da 500 euro l’anno utile all’aggiornamento professionale. In attesa che il legislatore rimedi all’errore, ricordiamo che tutti i supplenti annuali, ma anche brevi e saltuari con contratti continuativi, hanno la facoltà di presentare ricorso gratuito con Anief, così da recuperare fino a 3.500 euro, più gli interessi dovuti. E che devono farlo senza incappare nella prescrizione”.
CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI REGGIO EMILIA
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa XXXXX XXXXX, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 1215/2024 R.G.L.:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del ben eficio economico di cui all’art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all’art. 1 comma 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento:
- agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per un importo di € 3.000,00 a favore di XXXXX XXXXX, oltre interessi sino al soddisfo.
2) Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, a rifondere alla ricorrente, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, le spese del giudizio, liquidate in euro 49,00 per esborsi ed euro 1030,00 per compensi, oltre spese generali del 15% oltre iva e c.p.a. come per legge.
di LA REDAZIONE
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