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Carta docente, Consiglio di Stato: “L’Amministrazione ha l’obbligo di fornirla a tutto il personale”. Il giudice del lavoro di Roma lo ribadisce e fa avere 1.500 euro più interessi a un’insegnante

"È sbagliata “la normativa nazionale che riserva” la Carta del docente “al solo personale docente a tempo ... "


È sbagliata “la normativa nazionale che riserva” la Carta del docente “al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero”: lo ha detto “la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con l’ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21; l’ha ricordato il tribunale del lavoro di Roma, seconda sezione Lavoro, a seguito dell’udienza del 30.04.2025, nel dare ragione ai legali Anief, in difesa di una insegnante precaria.


Alla docente sono stati assegnati 1.500 euro, “oltre interessi legali dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione”, per via della mancata assegnazione della card annuale per l’aggiornamento relativa agli “anni scolastici 2020/2020, 2021/2022, 2022/2023”.

Ai fini della decisione presa dal giudice del tribunale di Roma è stata ricordata anche “la sentenza n. 1842 del 18.3.2022” con cui “il Consiglio di Stato ha annullato il citato D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo dall’erogazione della cd. Carta del docente”; in merito, il Consiglio, nell’evidenziare “il contrasto degli atti impugnati, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dal beneficio per cui è causa, rispetto al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost.”, ha rilevato che è comunque possibile “…un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 - 124, cit., tale da garantirne la conformità alla Costituzione…”. 


Ha quindi affermato condivisibilmente che “…in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007”.

Pertanto, secondo il giudice del lavoro di Roma “la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell’art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015.


L’interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell’Amministrazione l’obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell’art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo”.


Il giudice, infine, ha citato “la sentenza n. 29961 del 27.10.2023”, con cui “la Corte di Cassazione, decidendo in merito alle questioni in esame, oggetto di rinvio pregiudiziale, ha enunciato i seguenti principi : “1) La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”.



Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “è ormai quasi lapalissiano ricordare che la Corte di Giustizia Europea, il Consiglio di Statoe la Corte di Cassazione hanno tutti dato ragione, indistintamente, a quanto l’Anief sostiene da anni: chi ha ideato la norma che ha introdotto la Carta del docente ha dimenticato, non sappiamo se volutamente o meno, chi svolge il lavoro di insegnante con contratto a termine. Per noi è sempre stato chiaro, lo abbiamo detto ai giudici, che ci hanno dato conforto. Sarebbe bene che il Parlamento prenda atto della realtà e modifichi la normativa, l’articolo 1 della Legge 107 del 2015. Nel frattempo, per recuperare fino a 3.500 euro a docente l’unica strada è presentare ricorso gratuito con Anief, con l’accortezza di presentare istanza di recupero della somma al giudice entro i cinque anni dalla sottoscrizione del contratto  a termine”.


CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI ROMA

P.Q.M.

condanna l’amministrazione resistente all’attribuzione, in favore di XXXXXX XXXX, della “Carta Elettronica” di cui all’art. 1 comma 121 Legge 107/2015, del valore pari a euro 500, per gli anni scolastici 2020/2020, 2021/2022, 2022/2023, oltre interessi legali dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione;

- condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.420,80 di cui euro € 213,12 a titolo di rimborso spese generali, oltre I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, da distrarsi.



di LA REDAZIONE



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