Carta docente, 1.500 euro di risarcimento ad un supplente dal Tribunale di Modena. Pacifico (Anief): “Basta con inutili differenze, un docente non si qualifica in base alla durata del contratto”
- La Redazione
- 2 mag
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"Ancora una sentenza favorevole per un docente precario che ha giustamente chiesto di poter accedere alla Carta del docente... "

Ancora una sentenza favorevole per un docente precario che ha giustamente chiesto di poter accedere alla Carta del docente, indispensabile per la propria formazione. È la volta del tribunale di Modena, che ha ascoltato e dato seguito alle ragioni degli avvocati Anief - Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Irene Lo Bue – in difesa il ricorrente che aveva prestato servizio per tre anni scolastici (2019/20, 2022/23 e 2023/24).
Come riporta la sentenza, il ricorrente “non avendo usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica del docente»), corrisposta dal MI esclusivamente ai docenti di ruolo, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, eccependo che la mancata erogazione dell’emolumento costituisca violazione del principio contenuto nella clausola 4 dell’Accordo quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 28 giugno 1999, che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine, ha chiesto di:
“In via principale: previa eventuale disapplicazione dell’art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell’art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell’art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l’assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell’art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l’assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell’Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20, 2022/23 e 2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il MIM a costituire in favore dell’attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell’inadempimento dell’obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall’art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall’art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2022/23 e 2023/24, condannarsi il MIM. al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell’art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
Come si legge infine, “il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa: 1) Dichiara il diritto della ricorrente a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell’importo nominale di euro 500 annui per gli anni scolastici indicati in ricorso, alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a consentirle la fruizione della suddetta Carta elettronica alle medesime condizioni dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato per tali anni scolastici. Oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito del beneficio per ciascun singolo anno di riferimento sino alla sua concreta attribuzione; 2) Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.314,00 per compenso ed € 49,00 per esborsi, oltre rimb. forf., IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
“La sentenza conferma che sulla Carta del docente utile all’aggiornamento professionale non vi sono più dubbi: va assegnata anche al personale precario che ha lavorato per una serie di mesi nell’anno scolastico. Lo sostengono, senza alcuna titubanza, anche il Consiglio di Stato, la Corte di Giustizia Europea e la Corte di Cassazione. Tutti concordano nel dire che la parte dell’articolo 1 della Legge 107/15 che ha giustamente introdotto il bonus docente ha anche però dimenticato clamorosamente che va assegnato anche ai supplenti ed in certi casi anche temporanei: Governo e Parlamento farebbe bene a prenderne atto e a integrare la norma incompleta. Intanto, per recuperare i 500 euro annui con gli interessi maturati non rimane che presentare ricorso gratuito con Anief, con la possibilità di ricevere fino a 3.500 euro, facendo però attenzione a non superare cinque anni dalla stipula del contratto a termine”, ha dichiarato Marcello Pacifico, leader dell’Anief.
di LA REDAZIONE
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