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Carta docente, 1.500 euro di risarcimento ad un supplente dal Tribunale di Modena. Pacifico (Anief): “Basta con inutili differenze, un docente non si qualifica in base alla durata del contratto”

"Ancora una sentenza favorevole per un docente precario che ha giustamente chiesto di poter accedere alla Carta del docente... "


Ancora una sentenza favorevole per un docente precario che ha giustamente chiesto di poter accedere alla Carta del docente, indispensabile per la propria formazione. È la volta del tribunale di Modena, che ha ascoltato e dato seguito alle ragioni degli avvocati Anief - Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Irene Lo Bue – in difesa il ricorrente che aveva prestato servizio per tre anni scolastici (2019/20, 2022/23 e 2023/24).


Come riporta la sentenza, il ricorrente “non avendo usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica del docente»), corrisposta dal MI esclusivamente ai docenti di ruolo, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, eccependo che la mancata erogazione dell’emolumento costituisca violazione del principio contenuto nella clausola 4 dell’Accordo quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 28 giugno 1999, che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine, ha chiesto di:


“In via principale: previa eventuale disapplicazione dell’art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell’art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell’art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l’assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell’art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l’assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell’Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20, 2022/23 e 2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il MIM a costituire in favore dell’attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.


In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell’inadempimento dell’obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall’art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall’art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2022/23 e 2023/24, condannarsi il MIM. al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.


Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell’art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.


Come si legge infine, “il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa: 1) Dichiara il diritto della ricorrente a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell’importo nominale di euro 500 annui per gli anni scolastici indicati in ricorso, alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a consentirle la fruizione della suddetta Carta elettronica alle medesime condizioni dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato per tali anni scolastici. Oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito del beneficio per ciascun singolo anno di riferimento sino alla sua concreta attribuzione; 2) Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.314,00 per compenso ed € 49,00 per esborsi, oltre rimb. forf., IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.


“La sentenza conferma che sulla Carta del docente utile all’aggiornamento professionale non vi sono più dubbi: va assegnata anche al personale precario che ha lavorato per una serie di mesi nell’anno scolastico. Lo sostengono, senza alcuna titubanza, anche il Consiglio di Stato, la Corte di Giustizia Europea e la Corte di Cassazione. Tutti concordano nel dire che la parte dell’articolo 1 della Legge 107/15 che ha giustamente introdotto il bonus docente ha anche però dimenticato clamorosamente che va assegnato anche ai supplenti ed in certi casi anche temporanei: Governo e Parlamento farebbe bene a prenderne atto e a integrare la norma incompleta. Intanto, per recuperare i 500 euro annui con gli interessi maturati non rimane che presentare ricorso gratuito con Anief, con la possibilità di ricevere fino a 3.500 euro, facendo però attenzione a non superare cinque anni dalla stipula del contratto a termine”, ha dichiarato Marcello Pacifico, leader dell’Anief.



di LA REDAZIONE



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