Carta del docente ai precari, il Tribunale di Velletri riconosce 2.000 euro più interessi a un supplente che ha fatto ricorso con Anief
- La Redazione
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"L’insegnante che ha presentato ricorso con il sindacato Anief ottiene la Carta del docente per tutti... "

Anche a Velletri finisce nello stesso modo: l’insegnante che ha presentato ricorso con il sindacato Anief ottiene la Carta del docente per tutti gli anni di supplenze, con tanto di interessi maturati nel frattempo. Attraverso una sentenza emessa a fine aprile, il Tribunale del centro cittadino laziale ha infatti deciso di risarcire un insegnante con “la somma di € 2.000,00, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo”.
Tra i motivi che hanno portato il giudice del lavoro di Velletri a dare ragione ai legali Anief figura la posizione del Consiglio di Stato, che “con la sentenza del 16/3/2022, n. 1842 ha annullato l’art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 e la nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015 nella parte in cui hanno escluso i docenti non di ruolo dall’erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. Secondo il Consiglio di Stato: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”.
Sempre per il Consiglio di Stato “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un’altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l’erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell’insegnamento fornito agli studenti”.
Il giudice di Velletri ha aggiunto che “sulla questione è successivamente intervenuta la Corte di Giustizia Europea con l’ordinanza del 18 maggio 2022 che ha così statuito: “La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo interpretata nel senso che essa determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l’acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l’obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Successivamente interveniva la Corte di legittimità, sezione Lavoro, con la sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961 che ha chiarito quanto segue: “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche; in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta”. Quindi, “la Corte ha precisato che l’'istituto della Carta docente va inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti ed il diritto-dovere formativo riguarda non solo il personale di ruolo, ma anche i precari”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, nel commentare la sentenza emessa a Velletri ricorda che “quando Consiglio di Stato, Corte di Giustizia Europea e Cassazione si indirizzano in modo chiaro verso la stessa direzione c’è poco da fare: la parte dell’articolo 1 della Legge 107/2015che ha introdotto la formazione del personale è in difetto, proprio per il mancato accesso dei docenti precari alla Carta del docente. In attesa che la politica ponga rimedio al problema, i precari contratti continuativi, hanno tutto il diritto di presentare ricorso gratuito con Anief, così da recuperare fino a 3.500 euro, più interessi. Ma devono farlo - conclude Pacifico - entro cinque anni dalla sottoscrizione del contratto a termine”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI VELLETRI
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente di usufruire del beneficio della Carta del docente previsto dall’art 1 comma 121 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023;
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di attivare in favore della ricorrente la Carta docente su cui sarà accreditata la somma di € 2.000,00, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo;
-condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate nella misura di € 49,00 per spese, di € 1132,45 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
di LA REDAZIONE
Sostegno INDIRE, PUBBLICATI I DECRETI ATTUATIVI. L'accesso sarà contingentato, previsti più cicli. L'online non sarà quindi come per i percorsi abilitanti da 30 CFU art. 13 ( docenti ingabbiati )
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