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Carta del docente ai precari, a Pesaro accordato il risarcimento di 2.000 euro ad un'insegnante che ha presentato ricorso con Anief

"Sull’esclusione dei precari dell’accesso alla Carta del docente vale quello che hanno stabilito, in successione... "


Sull’esclusione dei precari dell’accesso alla Carta del docente vale quello che hanno stabilito, in successione, Consiglio di Stato, Corte di Giustizia Europea e Corte di Cassazione: lo ha ricordato il Tribunale del Lavoro di Pesaro, che ha accordato il risarcimento di 2.000 euro a una insegnante precaria che tra il 2020 e il 2024 ha svolto servizio con supplenze annuali senza vedersi riconoscere la card per l’aggiornamento professionale obbligatorio.


Nella sentenza n. 191, pubblicata ieri, il Tribunale ha evidenziato che “sul diritto dei docenti non di ruolo a fruire della Carta elettronica rilevano tre importanti arresti giurisprudenziali. In ordine di tempo, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, l’ordinanza della Sesta Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 18.05.2022, nella causa C-450/2021 e infine la sentenza n. 29961/2023 della Corte di Cassazione con la quale si sono affermati i seguenti principi di diritto, ai sensi dell’art. 363bis, c.p.c.: La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.


Il giudice del lavoro ha quindi aggiunto, entrando nei dettagli della decisione, che “come rilevato dalla Cass. 29961/2023, che argomenta essenzialmente dal disposto dell’art. 282, comma 1, del d. lgs. n. 297/1994 (l’aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”) e degli artt. 63 e 64 del CCNL di comparto, per cui “È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata”. Sulla problematica compatibilità costituzionale di una disciplina “a doppia trazione”, che differenzi in modo radicale la soddisfazione del bisogno di formazione del corpo docente, v. anche CdS, n. 1842/2022, par. 5.2 e 5.3”.


Nella sentenza, inoltre, si ribadisce che anche l’orario settimanale ridotto comporta comunque l’accesso pieno alla Carta del docente. Sulla “irrilevanza dell’impiego “part time” del docente assunto per l’intero anno scolastico o fino all’esaurimento dell’attività didattica”, il giudice ha ben spiegato che “una volta accertato che il docente è stato fin assunto per prestare attività di docenza per l’intero anno scolastico o fino alla fine delle attività didattiche, diviene irrilevante la circostanza che non abbia lavorato a tempo pieno o che il suo orario sia stato inferiore al part time assegnabile ad un docente di ruolo. Tale eventualità non è stata oggetto di specifico esame nella pronuncia della Corte di Cassazione e tuttavia è agevole osservare che nelle norme che regolano l’istituto, la dimensione “oraria” dell’impiego del docente non riveste alcun ruolo e dunque, come non vale a differenziare il trattamento dei docenti di ruolo, non può giustificare una diversità di trattamento del personale precario”.



Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “i pareri espressi da Corte di Giustizia Europea, Consiglio di Stato e Corte di Cassazione hanno messo bene in evidenza l’incompletezza della riforma cosiddetta ‘Buona Scuola’, la legge 107 del 2015, nella parte dell’articolo 1 che ha introdotto la formazione del personale come permanente e obbligatoria dimenticando però clamorosamente di includere gli insegnanti supplenti dall’accesso alla card da 500 euro l’anno utile alla formazione.


In attesa che il legislatore si ravveda, i precari con supplenze annuali o anche brevi continuative possono comunque presentare ricorso gratuito con Anief, così da recuperare fino a 3.500 euro a docente, più interessi. E devono farlo entro cinque anni dalla sottoscrizione del contratto a tempo determinato”, conclude il sindacalista Anief.

CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI PESARO

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, accoglie il ricorso e per l’effetto dichiara il diritto della ricorrente all’attivazione della Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, con assegnazione in essa delle somme spettanti per gli anni scolastici 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024.

Pone a carico di parte resistente le spese di lite, che liquida come in parte motiva, con distrazione in favore del procuratore antistatario.


di LA REDAZIONE



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