Come ormai ben sappiamo, in data 27 giugno 2022, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM relativo alle modalità di presentazione delle domande per beneficiare del bonus psicologo. Si tratta di un beneficio di cui possono fare richiesta tutti coloro i quali si trovano in determinate condizioni, ovvero, in stato di depressione, stress e fragilità psicologica a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica.
Qual è la procedura di richiesta del bonus?
La richiesta per beneficiare del contributo dovrà essere effettuata solo ed esclusivamente in modalità telematica, accedendo al servizio ‘’Contributo sessioni psicoterapia’’ seguendo alcune modalità:
l’interessato dovrà accedere al portale web utilizzando il servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it tramite l’utilizzo dello SPID di livello 2 o superiore, oppure, tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS);
Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Inoltre, è importante ricordare che il beneficiario dovrà essere in possesso di un ISEE valido e non superiore a 50.000 euro.
Ma come richiedere il rimborso?
Per quanto riguarda il rimborso del contributo, ai beneficiari verrà comunicato un codice univoco che indica il contributo assegnato che poi dovrà essere comunicato al professionista in ogni seduta di psicoterapia. A seguire, il professionista dovrà indicare il codice univoco in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale di chi beneficia.
La somma spettante verrà erogata nella quota di 50 euro a ogni seduta.
di CLAUDIO CASTAGNA
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