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Esame di terza media, studente con DSA bocciato: la famiglia fa ricorso. Cosa ha deciso il Consiglio di Stato

48 minuti fa
Tempo di lettura: 2 min

"La richiesta da parte dei genitori era quella di annullare gli atti e conseguentemente ammettere il ragazzo alla prima superiore, con annesso risarcimento dei danni, ma..."

Un Piano didattico personalizzato tutela lo studente con DSA, ma la sua presenza non rende automaticamente illegittimo un esito negativo. È uno dei punti che emergono dalla sentenza n. 3017/2026 del Consiglio di Stato, relativa a un ragazzo che nell’anno scolastico 2021/2022 non aveva superato l’esame conclusivo del primo ciclo.

Lo studente, al quale era stato riconosciuto un disturbo specifico dell’apprendimento in forma mista, frequentava una scuola paritaria. Dopo la bocciatura, i genitori avevano impugnato il verbale di scrutinio e la scheda personale, chiedendo l’annullamento degli atti, l’ammissione del figlio alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado e il risarcimento dei danni.

Il TAR Lombardia aveva respinto il ricorso. La famiglia si era quindi rivolta al Consiglio di Stato, contestando soprattutto la valutazione della prova scritta di matematica e la presunta mancata applicazione delle misure previste dal PDP.

I cinque motivi di appello sono stati tutti respinti:

  • Presunto errore di calcolo del voto, applicando la griglia definitiva, nella quale il 5 scatta solo dalla fascia 41-50, lo studente aveva totalizzato un massimo di 40 punti, questo si traduce con una grave insufficienza. Quindi un risultato che, scrive il Consiglio di Stato, non è stato contestato nel merito;



  • Mancato rispetto del piano personalizzato, i giudici di Palazzo Spada osservano: “non risulta dimostrato che la Scuola non abbia applicato le misure previste dal PDP né che abbia omesso di predisporre le prove specifiche”. La mancanza di documenti durante le riunioni, non basta a provare che le misure non siano state adottate;

  • Errori di calcolo nella prova di matematica, i giudici spiegano che non esiste un obbligo di motivazione rafforzata per le eventuali deroghe nella correzione;


  • Mancanza di criteri chiari sull’incidenza delle singole voci sul voto finale. La censura è stata considerata generica e non è stata dimostrata alcuna contraddittorietà, illogicità manifesta o macroscopica irragionevolezza nella valutazione della commissione.

  • Presunta omissione di vigilanza dell’Ufficio scolastico regionale sulla scuola paritaria. Anche questo motivo è stato respinto perché non è stato dimostrato un collegamento tra l’eventuale carenza dei controlli e l’esito dell’esame.

In defintiva, l’appello è stato respinto, con conferma del rigetto della domanda risarcitoria e spese processuali compensate.

di Natalia Sessa


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