Assegnazioni Provvisorie e precedenza: Obbligatorio aver indicato il comune o distretto di assistenza (NOTA: USR Campania - ambito territoriale di Avellino)
- La Redazione

- 22 ago 2025
- Tempo di lettura: 2 min
"La nota richiama l’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del triennio 2025/2028, sottoscritta il 10 luglio 2025, che nell’art. 18 ha stabilito che... "

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito Territoriale di Avellino nella nota n. 8505 del 18 agosto 2025, ha fornito delucidazioni riguardanti il mancato riconoscimento della precedenza per l’assistenza soggetto con disabilità in situazione di gravità nelle procedure di utilizzazione e assegnazione provvisoria.
La nota richiama l’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del triennio 2025/2028, sottoscritta il 10 luglio 2025, che nell’art. 18 ha stabilito che:
“La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi come prima preferenza sintetica il comune o distretto sub comunale di assistenza, eventualmente preceduta dall’indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto con disabilità è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell’assistito”.
Inoltre si precisa che:
“L’indicazione della preferenza sintetica del predetto comune, ovvero per il distretto sub comunale per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica. La mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di assistenza preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza.”
In virtù di quanto sopra riportato L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito Territoriale di Avellino chiarisce che l’indicazione del comune o del distretto di assistenza è un passaggio imprescindibile per beneficiare delle precedenze previste dal contratto.
In mancanza di tale indicazione:
il diritto alla precedenza non sarà riconosciuto, né sul comune indicato né sugli altri comuni richiesti;
la domanda non viene annullata, ma viene trattata, senza alcuna precedenza, come ordinaria richiesta di assegnazione provvisoria o utilizzazione.
L’Ufficio precisa infine che non potrà essere dato seguito a richieste successive di correzione o riconoscimento della precedenza, poiché il contratto stesso non lo consente.
Dunque, chi non ha indicato l’intero comune o distretto sub-comunale partecipa alle procedure senza precedenza, nell’a.a. 25/26.
di LA REDAZIONE
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