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2.800 euro ad una precaria perché il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle FERIE durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva

La giurisprudenza ha di conseguenza precisato che i docenti non possono essere considerati automaticamente in ferie durante i periodi di sospensione delle...

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“Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso”: a scriverlo è il Tribunale di Agrigento, sezione Lavoro, nel ricordare una precedente sentenza-faro sulla non liceità nel mettere in ferie d’ufficio il personale scolastico con contratto in scadenza il 30 giugno.

Il giudice del lavoro ha quindi ribadito che anche “secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non” è consentita “la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”: alla docente ricorrente, difesa dai legali Anief, sono stati assegnati circa 2.800 euro, più interessi.

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Il motivo, ha aggiunto il giudice del lavoro, è che non possono “essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012”.


“Alla luce di tali considerazioni – si legge ancora nella sentenza -, va riconosciuto il diritto di parte ricorrente alla percezione dell’indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, conseguentemente, in mancanza di specifica contestazione sull’ammontare dell’importo rivendicato, va disposta la condanna del Ministero resistente al pagamento, in suo favore, dell’importo complessivo pari a 2.794,89 euro, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo”.


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“Un altro giudice di merito – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - ribadisce la centralità del diritto alle ferie, da intendere come principio irrinunciabile all’interno del rapporto di lavoro scolastico: un diritto esercitato grazie alla tenacia e della competenza dell’Anief e dei sui legali. Diventa necessario, in mancanza di norme legittime, presentare ricorso con Anief, forti del consenso incassato, tra gli altri, da svariati tanti tribunali e anche dalla Suprema Corte Cassazione, che con la sentenza n. 3021 del 10 febbraio 2020 ha ribadito che il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute è reale ed è soggetto ‘a prescrizione decennale in quanto viene considerata elemento della retribuzione retributiva e indennitaria”.


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LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI FERRARA

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,

in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente alla percezione dell’indennità

sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,

2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del

Merito al pagamento, in suo favore, dell’importo pari a 2.794,89 euro, oltre interessi legali dal

sorgere al soddisfo;

condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle

spese processuali che si liquidano in complessivi 1.100,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e

spese forfettarie al 15% come per legge, e ne dispone la distrazione in favore dei difensori

dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Agrigento, il 10 ottobre 2025

Il Giudice del Lavoro

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Il sindacato Anief ricorda che la Cassazione già con ordinanza n. 14268 del 5 maggio 2022 aveva chiarito che la normativa interna deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, la quale, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. Inoltre, sempre la Cassazione ha stabilito che è onere del dirigente fornire un duplice avviso: uno per ricordare al docente la necessità di presentare una richiesta esplicita di ferie; un secondo avviso, invece, per chiarire che, in assenza di tale richiesta, non si avrà diritto né alle ferie né alla relativa indennità risarcitoria.


La giurisprudenza ha di conseguenza precisato che i docenti non possono essere considerati automaticamente in ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, come le vacanze natalizie e pasquali o il periodo finale dell’anno scolastico, se non hanno espressamente richiesto la fruizione delle stesse: il diritto all’indennità sostitutiva si concretizza quando il docente non presenta una domanda di ferie e, allo stesso tempo, non riceve una comunicazione scritta da parte del dirigente.


di LA REDAZIONE




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