Docente precario ottiene 3.180 euro per le ferie non godute: il Tribunale condanna il Ministero
- La Redazione
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Il giudice del lavoro di Parma ha condannato il Ministero dell’Istruzione a risarcire un insegnante emiliano per cinque...

"Cinque anni di supplenze annuali fino al 30 giugno creano i presupposti per la determinazione di decine e decine di giorni di ferie, che nel caso di un docente emiliano valgono “3.180 euro oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”: a stabilirlo è stato il Tribunale del lavoro di Parma, che ha in questo modo risarcito un insegnante che per cinque anni scolastici, tra il 2016 e il 2021, si è visto sottrarre d’ufficio le ferie non godute senza spiegazione alcuni e dopo che neanche essere mai stato inviato a fruirle.
Nella sentenza, il giudice - che ha anche condannato “il Ministero dell’Istruzione a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano nella complessiva somma di Euro 2.500,00 per compensi professionali ed Euro 118,50 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. e C.P.A.” – ha spiegato che “sul tema in esame, si è espressa anche la Corte di Giustizia dell’Unione europea, alla quale è stata sottoposta la seguente questione pregiudiziale: se l’art. 7 della direttiva 2003/88 e l’art. 31, 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui all’art. 5, comma 8 D.L. n. 95 del 2012, che prevede il divieto di monetizzazione delle ferie in caso di cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore pubblico dipendente (sentenza del 18.1.2024, BU contro Comune di Copertino, C-218/2022)”.
A proposito del “divieto di monetizzazione delle ferie, la CGUE – ha scritto ancora il giudice del lavoro - ha, così, affermato: “prevedendo che il periodo minimo di ferie annuali retribuite non possa essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo il caso di fine del rapporto di lavoro, l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 mira anche a garantire che il lavoratore possa beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute (sentenza del 6 novembre 2018, M.P.-Gesellschaft zur Förderung de Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 33)”.
La Corte europea ha anche detto che “il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l’effetto utile dell’articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un’indennità finanziaria. L’onere della prova incombe al datore di lavoro (v. in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, M.P.-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punti 45 e 46)”.
Inoltre, il giudice del lavoro di Parma ha ricordato che anche la posizione della “Corte di Cassazione in materia (prima dei recenti approdi di cui alle sentenze nn. 16525 e 16530 rese in data 27 maggio 2026)”, la quale ha detto che “occorre evidenziare che alcune di esse hanno avuto riguardo alla normativa applicabile fino all’anno scolastico 2012/2013 compreso, mentre altre si sono espresse con esclusivo riferimento al periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno scolastico”.
Ma non solo: “La Corte di Cassazione ha, inoltre, sottolineato che, ritenere i docenti automaticamente in ferie in detto periodo non terrebbe “in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività didattiche ammontano ad un numero di giorni superiore all’entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l’effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l’anno scolastico” (Corte di Cassazione, sentenza n. 28587/2024)”.
Infine, ha scritto ancora la Tribunale, “la Corte pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte di Appello di Torino, si è così espressa: “In base al complessivo contesto come sopra ricostruito in cui occorre collocare il quesito interpretativo formulato nell’ordinanza di rinvio, questa Sezione Lavoro ritiene che la questione pregiudiziale sottoposta dalla Corte d’appello di Torino debba essere risolta enunciando i seguenti principi di diritto: «Il comma 55 dell’art. 1 della legge n. 228 si interpreta nel senso che al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche spetta il trattamento economico sostitutivo per i giorni di ferie non goduti entro il termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico nei limiti della differenza fra i giorni spettanti e quelli di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali che ricadono nel periodo tra l’inizio e la fine delle stesse, in cui è consentito ex lege di fruirne, senza necessità di apposito avviso del dirigente scolastico, necessario, invece, per il periodo ricompreso fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno in quanto normalmente destinato a scrutini, esami ed attività valutative »”.
“Tale finalità – si legge ancora nella sentenza di Parma - si coglie chiaramente anche nel processo interpretativo seguito dalla Corte costituzionale per rigettare la questione di costituzionalità dell’art. 5 del d.l. n. 95 del 2012, cit.: non si revoca in dubbio la legittimità della perdita del diritto al trattamento economico sostitutivo delle ferie, ma solo ove il loro mancato godimento non sia imputabile al lavoratore, cosicché, nelle ipotesi in cui lo stesso non abbia avuto la concreta possibilità di fruirne, non può essere posto in discussione il diritto ad ottenere l’indennità che tale perdita compensa.
La finalità della legge in contestazione viene, quindi, espressamente rapportata alla finalità antielusiva, per prevenire il rischio di abusivo ricorso alla monetizzazione delle ferie, frustrando lo scopo fondamentale di assicurare l’effettivo godimento del riposo”.
“La disposizione, pertanto, non contempla - continua il Tribunale di Parma - un’ipotesi di automatica imputazione del predetto periodo a titolo di ferie né prescinde dalla richiesta dell’interessato, necessaria e prevista dalla contrattazione collettiva (art. 13, comma 8, c.c.n.l. del 2007), ma provvede a regolare il diritto all’indennità sostitutiva prevedendo unicamente la monetizzazione dei giorni di ferie che il docente non abbia potuto godere per causa a sé non imputabile.
E’ evidente, infatti, che il docente cui sia conferita una supplenza breve o saltuaria potrebbe non aver avuto la concreta possibilità di usufruire dei (pur pochi) giorni di ferie maturati ove nel proprio periodo lavorativo non vi siano stati giorni di sospensione delle lezioni”.
La conclusione, per il giudice del lavoro, è che “mentre, da un lato, il diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva risulta escluso per i giorni di sospensione delle attività didattiche (periodo durante il quale, per l’appunto, il docente ha diritto di godere delle ferie senza che l’Amministrazione possa opporre alcun veto), dall’altro, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia, né adottato provvedimenti al riguardo, né invitato l’insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine (con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse), deve ritenersi sussistente il diritto del docente alla monetizzazione dei giorni di ferie non goduti alla fine del rapporto di lavoro”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PARMA
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma – Sezione Lavoro, in perdona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o
assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di XXXXXX XXXXXXXX all’indennità sostitutiva
per ferie non godute per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021, quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni diferie effettivamente richiesti e fruiti su richiesta della stessa e i giorni di sospensionedelle lezioni previsti dai calendari scolastici regionali.
2. Condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento, in favore di XXXXX
XXXXXXXXXX, dell’indennità per ferie maturate e non godute per complessivi
Euro 3.180,18, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze alsaldo.
3. Condanna il Ministero dell’Istruzione a rifondere in favore di parte ricorrente
le spese di lite, che si liquidano nella complessiva somma di Euro 2.500,00
per compensi professionali ed Euro 118,50 per anticipazioni, oltre rimborso spese
generali nella misura di legge, I.V.A. e C.P.A., somme da distrarsi in favore dei
difensori dichiaratisi antistatari".
di La Redazione
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