Supplenze docenti: ci si chiede, in particolar modo, quale sia la procedura da seguire e come verranno attribuiti dai Dirigenti Scolastici gli spezzoni pari o inferiori a 6 ore...
Oggi, lunedì 16 Settembre, ufficialmente tutti gli studenti (o quasi) tornano sui banchi di scuola.
Per quanto concerne gli insegnanti, alcuni Uffici Scolastici sono ormai al quarto turno di nomine: stanno svolgendo un lavoro molto importante così da provvedere entro le prossime settimane a coprire tutti i posti, considerati anche gli spezzoni.
A tal fine occorre soffermarsi su di un aspetto rilevante: ci si chiede, in particolar modo, quale sia la procedura da seguire e come verranno attribuiti dai Dirigenti Scolastici gli spezzoni pari o inferiori a 6 ore.
La procedura, consolidatasi da tempo, è espressamente disciplinata dall'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza Ministeriale 88/2024.
Tale disposizione prevede che:
"Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto al comma 2, in applicazione dell’articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione o specializzazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo - prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.
In subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.
Quindi il Dirigente Scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione o specializzazione per l’insegnamento con tale priorità:
personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario;
personale con contratto a tempo indeterminato fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo;
personale con contratto a tempo determinato fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.
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