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PERMESSI DIRITTO ALLO STUDIO 2022, OGGI LA SCADENZA DELLA DOMANDA


E’ fissata per oggi 15 novembre la scadenza per presentare la domanda per l’anno solare successivo per i permessi per il diritto allo studio (150 ore). Nonostante ciò alcuni Uffici scolastici potrebbero stabilire termini differenti.

Il modello da utilizzare per presentare la domanda si può scaricare dai siti dei singoli Uffici scolastici regionali.

I singoli contratti integrativi regionali stabiliscono anche le modalità di fruizione dei permessi e i criteri di priorità nell’accoglimento delle istanze.

La domanda, valevole per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022, può essere presentata da tutti i lavoratori della scuola, compreso il personale supplente, per il quale ovviamente i permessi saranno rapportati alla durata dell’incarico.



Per il personale assunto dopo il 15 novembre con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno o fino al 31 agosto, è possibile di produrre domanda entro il 5° giorno dalla nomina e comunque entro e non oltre il 10 dicembre 2021

Il 31 dicembre 2021 è il termine ultimo per fruire dei permessi studio chi ha ottenuto l’autorizzazione per l’anno 2021. Dopo questa data sarà necessario presentare nuovamente domanda.

L’ARAN, in più occasioni, ha fornito indicazioni in merito alla corretta applicazione della normativa che regola la fruizione dei permessi per il diritto allo studio.

Nell’ambito dei permessi per diritto allo studio, pari a 150 ore individuali per ciascun anno, può essere ricompreso anche il tempo di percorrenza necessario per raggiungere la sede delle lezioni?

In base alla formulazione della disciplina contenuta all’art. 3 del D.P.R. n. 395/1988, cui il CCNL del comparto Scuola fa rinvio, si ritiene che nel computo del monte ore dei permessi studio debba essere incluso il tempo di percorrenza necessario per recarsi nel luogo di svolgimento delle lezioni.

Infatti, ciò che rileva, al fine della quantificazione dei permessi, è l’arco temporale in cui il dipendente deve assentarsi dal luogo di lavoro per partecipare alle lezioni o ai corsi. Pertanto, ad esempio, nel caso del dipendente che intenda frequentare due ore di lezione presso l’Università di appartenenza, in concomitanza con l’orario di lavoro, dovrà fruire non solo delle due ore di permesso, ma a queste dovrà ricomprendere anche il tempo utilizzato per raggiungere la sede di svolgimento delle lezioni. Infatti le ore di permesso fruite devono corrispondere all’intera durata dell’assenza e le stesse dovranno essere decurtate dal monte-ore annuo a disposizione del dipendente.

Peraltro, sulla rilevanza dell’elemento della necessaria collocazione delle lezioni nell’ambito dell’orario di lavoro, si è espressa anche la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro (sentenza n. 10344 del 22 aprile 2008), secondo la quale i permessi in questione possono essere utilizzati “soltanto per frequentare i corsi indicati dalla clausola contrattuale in orari coincidenti con quelli di servizio e non per le necessità connesse all’esigenza di preparazione degli esami, ovvero per le altre attività complementari (come ad esempio i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria).”

I permessi per diritto allo studio possono essere attribuiti anche agli studenti fuori corso, purché siano rispettate le priorità prescritte dalla disciplina dell’art. 13 del CCNL del 16 maggio 2001, ed anche a chi frequenta i corsi serali.

In questo caso, i permessi per motivi di studio devono essere fruiti solo per assentarsi dal lavoro per la frequenza dei corsi nei giorni e nelle ore durante le quali il dipendente dovrebbe rendere la sua ordinaria prestazione lavorativa. Pertanto, nell’ipotesi di un corso di studi in orario serale, il dipendente potrà usufruire dei permessi di studio solo qualora la sua prestazione lavorativa viene svolta secondo un’articolazione oraria che coincida con lo svolgimento del corso.

In caso contrario, oppure nei casi in cui le lezioni si svolgono fuori dell’orario di lavoro, il dipendente non ha alcun titolo a fruire dei permessi in esame, la cui finalità è quella di consentire la frequenza di corsi solo qualora lo svolgimento degli stessi coincida con l’orario di lavoro del dipendente interessato.

di MARIA SQUILLARO




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