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PERCORSI DI SECONDO LIVELLO DELL’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI, FAQ MINISTERO

Esame di Stato 2022 2023

Nel 2023 l’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione torna a essere configurato secondo le disposizioni normative vigenti (capo III del decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017). L’unica deroga riguarda i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), il cui svolgimento non è requisito di ammissione all’Esame.

Nel corrente anno scolastico la partecipazione alle prove INVALSI è requisito di ammissione, ma la normativa non prevede connessioni fra i risultati delle prove INVALSI e gli esiti dell’esame di Stato.

La nota informativa 2860 fornisce informazioni sintetiche sull’Esame di Stato 2023, sui requisiti di ammissione, le prove, i voti e la composizione delle commissioni. La sessione dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio mercoledì 21 giugno 2023 alle 8:30 con la prima prova scritta.

Le prove sono tre. La prima consiste in una prova scritta nazionale di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento. La seconda è una prova scritta, anch’essa nazionale, su una o più delle discipline che caratterizzano il corso di studi. La terza è invece un colloquio orale.




Come ogni anno, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha reso accessibile la pagina dedicata agli Esami di Stato, vediamo nel dettaglio le FAQ pubblicate relative all’esame di stato per i percorsi di secondo livello dell’istruzione degli adulti

  1. Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione degli adulti, qualora il patto formativo individuale (PFI) dello studente preveda la fruizione del secondo periodo didattico in due anni scolastici, il credito scolastico viene attribuito distintamente per il primo e per il secondo anno? No, il credito scolastico si assegna solo e sempre al termine dell'intero periodo didattico (cfr. CM n. 3 del 17.3.2016, paragrafo 3, costantemente richiamata nelle successive, e OM n. 45 del 9.3.2023, articolo 11, comma 5).

  2. Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione degli adulti, nel caso in cui ad uno studente al termine del primo anno del secondo periodo didattico sia stato erroneamente attribuito un credito, come occorre procedere? Se lo studente permane nello stesso istituto scolastico, questo procede in autotutela ad annullare l’errata attribuzione del credito al termine del primo anno del secondo periodo didattico e attribuisce il credito al termine dell’intero secondo periodo didattico. Se lo studente si è trasferito in altro istituto e vi ha frequentato il secondo anno del secondo periodo didattico, la scuola di successiva frequenza dovrà esprimere una valutazione finale complessiva del secondo periodo didattico, tenendo conto della valutazione intermedia già espressa dall’altro istituto, e poi procedere con l’attribuzione del credito nella modalità ordinaria prevista per i percorsi di secondo livello, ossia sulla base della media dei voti assegnati nella valutazione finale al termine dell’intero periodo didattico.

  3. Come occorre procedere nel caso di uno studente che, dopo aver frequentato la classe terza dell’istruzione “diurna”, conseguendo al termine dell'anno l’ammissione alla classe successiva e il credito scolastico, sia stato poi inserito nel secondo periodo didattico dell'istruzione degli adulti? Il percorso già compiuto da questo candidato nella classe terza dell’istruzione “diurna” è stato considerato nell’ambito del PFI, ed ha determinato le modalità e i tempi di frequenza del secondo periodo didattico dell’istruzione degli adulti di secondo livello. Si ritiene perciò che dei voti conseguiti in esito al terzo anno del percorso “diurno” si debba tener conto nell’ambito dell’assegnazione dei voti delle discipline in sede di scrutinio finale del secondo periodo didattico, pervenendo poi, sulla base della media di tale scrutinio finale, all’attribuzione di un unico credito (nella modalità ordinaria per i percorsi di secondo livello).

  4. Come occorre procedere nel caso di uno studente di un corso serale di vecchio ordinamento (ossia l’ordinamento precedente alla riforma introdotta dal DPR n. 263/2012 e applicata dall'a.s. 2013/14) cui sia già stato attribuito un credito distintamente per il 3^ e per il 4^ anno e che abbia successivamente interrotto gli studi, riprendendoli poi in un percorso di secondo livello di nuovo ordinamento? In questo caso lo studente ha già assolto la frequenza del terzo e del quarto anno, ed ha frequentato nel nuovo ordinamento solo il terzo periodo didattico. I crediti separatamente conseguiti all’esito del terzo e del quarto anno del percorso di vecchio ordinamento sono da considerare acquisiti.

  5. Come occorre procedere, in relazione al credito assegnato per il 3^ e 4^ anno, nel caso di uno studente che si è già diplomato in anni recenti in un percorso “diurno” e che, ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti da parte della Commissione per la definizione del PFI, è stato ammesso al terzo periodo didattico di un percorso di secondo livello di altro indirizzo? Per questo candidato, che ha frequentato nel secondo livello dell’istruzione degli adulti solo il terzo periodo didattico, il credito per gli anni precedenti è quello già assegnato nel percorso “diurno”; esso va sommato al credito relativo al terzo periodo didattico.



di VALENTINA ZIN


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