Nota INPS

INPS sta procedendo con il pagamento dell’assegno unico e universale per i figli a carico per il mese in corso.
L’istituto previdenziale, nella giornata di oggi, ha pubblicato una nota inerente alle integrazioni e compensazioni delle competenze per l’anno 2022 e l’anno 2023.
Con la mensilità di maggio verranno disposti recuperi e/o erogazioni per le seguenti casistiche:
liquidazione degli importi relativi alla settima e ottava mensilità di gravidanza (c.d. premio alla nascita), sulla base del valore dell’ISEE presentato entro 120 giorni dalla nascita del figlio; maggiorazioni degli importi spettanti per le mensilità di gennaio e febbraio 2023, tenuto conto del riconoscimento della rivalutazione legata all’aumento del costo della vita (cfr. la circolare n. 41 del 7 aprile 2023);
importi liquidati sulla base di valori di ISEE del nucleo familiare, poi dichiarati discordanti dalla Struttura INPS territorialmente competente a seguito di accertamenti effettuati sulla veridicità dei dati dichiarati;
conguagli derivanti da operazioni di rettifica dell’ISEE 2022, eventualmente effettuate dai Centri di assistenza fiscale (CAF) successivamente al 31 dicembre 2022;
eventuali recuperi della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori di cui all’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 230/2021, laddove non spettante in presenza di nucleo monogenitoriale, diverso comunque da quello vedovile che invece mantiene l’agevolazione per il quinquennio successivo alla data del decesso del genitore lavoratore;
rideterminazione degli importi spettanti per effetto del riconoscimento delle maggiorazioni per soggetti disabili introdotte dal decreto-legge del 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122;
ricalcolo degli importi relativi ai nuclei familiari numerosi e per i figli successivi al secondo (cfr. il paragrafo 2 del messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022);
ricalcolo degli importi dell’Assegno unico per i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza (RdC) con rideterminazione della somma spettante al genitore non facente parte del nucleo ISEE del minore, sulla base di quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 230/2021 (cfr. il messaggio n. 2261 del 30 maggio 2022);
importi riconosciuti con riferimento alle domande di Assegno unico presentate antecedentemente al 30 giugno 2022, con ISEE presentati entro il 30 giugno dello stesso anno e rate calcolate con importo al minimo (50 euro per i figli minorenni e 25 euro per i figli maggiorenni).
di VALENTINA ZIN
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