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MALATTIA: QUALI SONO LE FASCE ORARIE DI REPERIBILITÁ E GLI ESONERI? COME FUNZIONA IL NUOVO SERVIZIO INPS SULL'APP IO? SCOPRIAMOLO INSIEME

Nel caso di assenza per malattia, che causa un’incapacità assoluta e temporanea al suo specifico lavoro, è onore del lavoratore...


Nel caso di assenza per malattia, che causa un’incapacità assoluta e temporanea al suo specifico lavoro, è onore del lavoratore contattare il medico curante così che possa redigere il certificato di malattia e trasmetterlo all’INPS per via telematica, immediatamente o, in caso di visita domiciliare, entro il giorno successivo.


Anche il medico libero professionista a cui ci si può rivolgere nei casi previsti dalla legge o dal contratto di lavoro, può rilasciare il certificato di malattia telematico, poiché ha le credenziali di accesso al servizio.


Occorre prendere nota del numero di protocollo del certificato (PUC).

Si può richiedere al medico una copia cartacea o una copia via e-mail.

È necessario controllare sempre la correttezza dei seguenti dati obbligatori per evitare che l’INPS non possa riconoscerti l’indennità di malattia:

  • I dati anagrafici;

  • L’indirizzo di reperibilità durante la malattia, includendo tutte le informazioni necessarie (specificando eventuale località, frazione, borgo, contrada, precisando se si tratta di via, piazza, vicolo, e aggiungendo, se occorre, palazzina, residence ecc.).


Occorre, inoltre, verificare la corretta trasmissione del certificato telematico.

È possibile visualizzare il certificato e l’attestato (certificato privo di diagnosi) sul sito www.inps.it, accedendo con le proprie credenziali o utilizzando il proprio codice fiscale e il numero di protocollo.


Con il certificato telematico di malattia, si è esonerati dall’obbligo di invio dell’attestato al datore di lavoro, che può visualizzarlo sul sito dell’INPS.


Nei giorni festivi e prefestivi, occorre rivolgersi al medico di Continuità assistenziale per il rilascio del certificato di malattia. Questo vale sia per le malattie iniziate nei giorni festivi e prefestivi, sia per giustificare la continuazione di una malattia certificata fino al venerdì.


Per ricoveri o accessi al Pronto Soccorso, bisogna richiedere alla struttura ospedaliera la certificazione del periodo di degenza e l’eventuale prognosi.

Anche in questi casi, è opportuno assicurarsi che l’eventuale trasmissione telematica sia stata correttamente effettuata.

Se l’ospedale non può rilasciare il certificato telematico e consegna un certificato cartaceo, necessita verificare che ci siano tutti i dati necessari:

dati anagrafici e codice fiscale del lavoratore, diagnosi in chiaro, data di inizio della malattia, data di rilascio del certificato, data di fine prevista della malattia, tipo di certificato (inizio, continuazione o ricaduta), tipo di visita (ambulatoriale o domiciliare), residenza o domicilio abituale e domicilio di reperibilità durante la malattia. Poi occorre inviare il certificato all’INPS e al datore di lavoro seguendo le modalità previste per i certificati cartacei.


Il certificato di malattia cartaceo è accettato solo quando non è possibile la trasmissione telematica. Deve comunque contenere tutti i dati obbligatori (art. 8 del DPCM 26 marzo 2008).


CONTROLLI DELLE ASSENZE

L’articolo 55-septies del TU 165/2001, così come modificato dal D.L. 98/2011, prescrive alle amministrazioni pubbliche di effettuare controlli sulle assenze, anche e soprattutto quando queste avvengono prima o dopo giornate non lavorative.


POLO UNICO PER LE VISITE FISCALI

Dal 1° settembre 2017 è entrato in vigore il Polo unico per le visite fiscali che attribuisce all’INPS la competenza esclusiva ad effettuare Visite Mediche di Controllo (VMC) sia su richiesta dei datori di lavoro, sia d’ufficio. Il dipendente deve comunque presentare una giustificazione presso gli ambulatori INPS in caso di assenza dalla visita domiciliare.


FASCE ORARIE DI REPERIBILITÁ

Così come espressamente previsto dal Decreto n. 206/2017, modificato dalla sentenza del TAR Lazio n. 16305/2023,

le fasce di reperibilità sono le seguenti: ore 10.00 - 12.00 / 17.00 - 19.00 .


ESONERI

I casi di esonero sono indicati dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 206 del 17 ottobre 2017:

•patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

causa di servizio riconosciuta che abbia provocato una menomazione unica o plurima classificata nelle prime tre categorie della Tabella A allegata al DPR 30 dicembre 1981, n. 834, o patologie rientranti nella Tabella E dello stesso decreto;stati patologici connessi a invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.


La visita fiscale deve essere richiesta obbligatoriamente dal datore di lavoro pubblico se l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative e può essere disposta più volte durante il periodo di prognosi.


NUOVO SERVIZIO SU APP IO

L'Inps, con messaggio 9 ottobre 2024, n. 3337, ha comunicato che per i lavoratori privati e pubblici è disponibile un nuovo servizio sull’app IO per le comunicazioni relative alle certificazioni di malattia e alle visite mediche di controllo.

In particolare, al momento della ricezione di un certificato telematico di malattia, ai lavoratori che hanno registrato i propri contatti su MyINPS viene inviata una comunicazione che conferma la ricezione del certificato, con l’invito ad accedere al servizio “Consultazione dei certificati di malattia telematici” per verificare la correttezza dei dati riportati.

Inoltre, nel caso in cui sia stata effettuata una visita medica di controllo, ai lavoratori viene inviata una comunicazione dell’avvenuta visita, con l’invito ad accedere allo “Sportello del cittadino per le visite mediche di controllo” per la consultazione dell’esito.

Le comunicazioni rimangono visibili nell’area riservata MyINPS per 60 giorni.





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di VALENTINA TROPEA



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