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Le ferie dei precari non vanno date d’ufficio a giugno, scopriamo perché il Tribunale di Modena ha risarcito con 1.200 euro più interessi

Aggiornamento: 10 ore fa

"A scriverlo, è stato il Tribunale di Verbania, e a ribadirlo quello di Modena nell’accogliere il ricorso presentato dai legali Anief in difesa di un insegnante che tra il 2020 e il 2022 ha “accumulato un residuo di ferie non... "


“Dopo il 15 giugno non vi è sospensione delle lezioni ma semplicemente le lezioni sono terminate. Ciò, però, non coincide con la cessazione dell’attività didattica che, invece, è nozione ben più complessa, articolata e ricca di sfaccettate attività. Ne consegue, come, in definitiva al termine delle lezioni, il docente con contratto fino al 30 giugno non possa ritenersi implicitamente “in ferie” bensì ancora impegnato in tutte le altre attività di docenza (tra le quali ad esempio i collegi dei docenti o la preparazione degli esami) che concorrono assieme alle lezioni in classe a determinare l’attività didattica nel suo complesso” (sentenza 10.05.2020, n. 22)”.


A scriverlo, è stato il Tribunale di Verbania, e a ribadirlo quello di Modena nell’accogliere il ricorso presentato dai legali Anief in difesa di un insegnante che tra il 2020 e il 2022 ha “accumulato un residuo di ferie non godute” senza però vedersi assegnare un euro dell’amministrazione scolastica. Il giudice del lavoro emiliano ha esaminato il caso e condannato “il Ministero dell’Istruzione al pagamento in favore di parte ricorrente dell’indennità per ferie maturate e non godute per complessivi € 1.207,04, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.


Il Tribunale di Modena ha specificato che “pur concludendosi solitamente le lezioni non oltre i primi dieci giorni del mese di giugno, è indubbio infatti, come, nella restante parte del mese, pur non avendo luogo l’attività di insegnamento in classe, l’attività didattica in senso lato non sia parimenti interrotta, posto che è previsto lo svolgimento degli scrutini per la valutazione degli studenti e, per determinate classi, anche lo svolgimento degli esami di stato. Del resto, se l’attività lavorativa dell’insegnante si concludesse effettivamente alla fine delle lezioni, non si comprenderebbe il perché della stipula di contratti di lavoro a tempo determinato su posti di organico di fatto sino al 30 giugno di ciascun anno scolastico. Anche per quanto riguarda i giorni di settembre antecedenti all’inizio delle lezioni, si rileva come, in tale periodo, siano previste attività quali gli esami per il recupero dei debiti scolastici degli studenti nonché debba essere pianificata la programmazione dell’attività didattica per l’anno scolastico”. Allo stesso modo, continua il giudice, “non può sostenersi che sarebbe onere del docente dimostrare di essere stato impiegato negli “scrutini, esami di Stato o nelle attività valutative”, incombenze menzionate dal comma 54, art. 1 cit., dovendo altrimenti essere considerato in ferie”.



Infine, al Tribunale di Modena non è sfuggito che “anche la S.C. ha recentemente precisato il docente non possa essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno (Cassazione civile sez. lav., 17/06/2024, n.16715)”.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “sta diventando prassi per i giudici del lavoro monetizzare le ferie non godute ai precari o ex precari contrattualizzati per periodi brevi e saltuari ai quali è stato negato il diritto da parte delle loro amministrazioni di competenza. Il nostro sindacato è riuscito a recuperare anche risarcimenti importanti, come i 65 mila euro con punte di 18 mila euro a docente di Genova, pochi giorni fa.



Del resto, ci sono posizioni giudiziarie importanti che vanno in questa direzione: come la sentenza n. 16715/2024 della Corte di Cassazione, ma anche della Grande sezione della Corte di Giustizia europea, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell’interpretare l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l’art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. E c’è anche la sentenza della Corte costituzionale, con la sentenza n. 95 del 6 maggio 2016, che ha bocciato la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all’art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE)”.


“La verità – continua Pacifico – è che i lavoratori della scuola precari hanno piena facoltà di chiedere di vedersi pagare le ferie non fruite e mai sollecitate dai loro dirigenti scolastici. Possono farlo previa presentazione del ricorso con Anief, forti anche del consenso già incassato dalla Suprema Corte Cassazione, che con la sentenza n. 3021 del 10 febbraio 2020, ha ribadito che il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute è reale ed è soggetto “a prescrizione decennale in quanto viene considerata elemento della retribuzione retributiva e indennitaria, quindi di natura cosiddetta ‘mista’”, conclude il presidente Anief.


LE CONCLUSIONI DEL TRIBUNALE DI MODENA

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:

1) ACCERTA E DICHIARA il diritto di XXXXXXXX XXXXXXXX all’indennità sostitutiva per

ferie non godute per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d’ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico e i giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti;

2) CONDANNA il Ministero dell’Istruzione al pagamento in favore di parte ricorrente dell’indennità

per ferie maturate e non godute per complessivi € 1.207,04, oltre interessi legali dalle singole scadenze

al saldo;

3) CONDANNA il Ministero dell’Istruzione a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, che

liquida nella complessiva somma di €. 1.314,00, oltre rimborso contributo unificato, spese generali

nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.; dispone la distrazione delle spese di lite in favore

dei procuratori dichiaratisi antistatari.



di LA REDAZIONE



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