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Ferie e festività mai fruite, 10.000 euro di risarcimento a un supplente dal tribunale di Lanciano

"Nel definire “fondata” l’istanza, il giudice del lavoro ha, tra le altre cose, specificato che il dirigente scolastico è tenuto ad invitare il supplente a fruire delle ferie e specificare che in caso contrario ... "


Dalla terra abruzzese continuano a giungere sentenze che danno giustizia a tanti precari della scuola privati dei loro diritti: stavolta la decisione del giudice del lavoro riguarda un insegnante che tra il 2016 e il 2024 ha svolto supplenze per un impegno che ogni anno ha comportato ben oltre i 200 giorni di insegnamento, al termine dei quali non sono mai state monetizzate le ferie non fruite.


Il giudice ha esaminato normativa e giurisprudenza, ampiamente a favore dei supplenti, dando piena ragione alla linea difensiva intrapresa dai legali Anief e condannando l’amministrazione pubblica “al pagamento dell’indennità sostitutiva pari a complessivi €.10.354,64, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”.

Nel definire “fondata” l’istanza, il giudice del lavoro ha, tra le altre cose, specificato che il dirigente scolastico è tenuto ad invitare il supplente a fruire delle ferie e specificare che in caso contrario sarebbero andate “perse”: nella fattispecie, in occasione di una supplenza, l’istituto

scolastico “ha dimostrato che nell’a.s. 2020/2021 tutto il personale interessato, ivi incluso il ricorrente, è stato formalmente invitato a compilare, entro lunedì 7 giugno 2021 ore 8:00, la domanda di ferie e festività soppresse come da circolare n. 252, avente oggetto “Ferie estive personale docente a tempo indeterminato e supplenti al 30.06-31.08’”, tuttavia, ha osservato il giudice, “non risulta che il ricorrente sia stato informato che, se egli non ne avesse usufruito le ferie sarebbero andate perse.


LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

Il tribunale di Lanciano ha motivato la decisione ricordando che “la Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1 Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non avesse potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. La Corte ha evidenziato che il diritto inderogabile delle ferie sarebbe violato se la cessazione del servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore”.



In conclusione, per il tribunale abruzzese è evidente che sussista “il diritto della parte ricorrente all'indennità sostitutiva delle ferie residue in assenza di prova da parte del Ministero resistente di averla invitata a fruirne e di averla informata che, in mancanza, avrebbe perso la relativa monetizzazione al momento della cessazione del rapporto”. Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “è ormai sempre più palese che la strada intrapresa di negare le ferie e le festività soppresse del personale scolastico precario sia del tutto sbagliata.

Diverse aule di giustizia, a partire dalla Suprema Corte della Cassazione, hanno spiegato che l'indennità sostitutiva delle ferie non godute è un diritto inalienabile” ed è soggetto “a prescrizione decennale in quanto viene considerata elemento della retribuzione retributiva e indennitaria, quindi di natura cosiddetta ‘mista’. Diventa quindi cosa buona e giusta presentare formale richiesta di risarcimento danni attraverso apposito ricorso prodotto dai legali Anief: possono presentarla, ricordo, i docenti, gli assistenti amministrativi e tecnici, come pure i collaboratori scolastici e tutto il personale Ata, a cui sono state sottratte le ferie e giorni di festività soppresse senza essere stati mai invitati, dal proprio dirigente scolastico, ad utilizzarle e a cui non sono state esplicitate le conseguenze dell’eventuale mancata fruizione”.

LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI LANCIANO

p.q.m.

definitivamente pronunciando, così provvede:

a) accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere l’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute con riferimento agli anni scolastici indicati in ricorso;

b) condanna, per l'effetto, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro protempore, al pagamento dell’indennità sostitutiva pari a complessivi €.10.354,64, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;

c) condanna l’amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in € 2.108,00 per compensi, oltre rimborsi forfettari del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.


di LA REDAZIONE




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