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DOCENTI NEOASSUNTI, ANNO DI PROVA: CHI VI È TENUTO E CHI È ESENTE? FACCIAMO CHIAREZZA

Un aspetto sul quale occorre soffermarsi è quello relativo ai docenti neoassunti, in particolar modo allo svolgimento dell'anno di prova durante il loro...


Un aspetto sul quale occorre soffermarsi è quello relativo ai docenti neoassunti, in particolar modo allo svolgimento dell'anno di prova durante il loro primo anno di servizio.

A tal proposito ci si chiede chi debba svolgere l'anno di prova e chi invece ne è esente.


ECCO CHI DEVE SVOLGERE L'ANNO DI PROVA


Secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, del DM 226/2022 e sulla base della Nota sull'anno di prova a.s. 2023/2024, sono tenuti al periodo di formazione e prova:


  • I docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;


  • I docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;


  • I docenti che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono ripetere il periodo di formazione e prova;


  • I docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;


  • i docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo del 13 aprile 2019, n. 59 e ss.mm., che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato;


  • I docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;


  • I docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Qualora il personale interessato abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto ad acquisire i 5 CFU di cui all’articolo 18 del Decreto ministeriale 22 aprile 2022, n. 108.



ECCO CHI NON DEVE SVOLGERE IL PERIODO DI PROVA


Non devono svolgere il periodo di prova i docenti:

  • che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo sia su posto comune che di sostegno;


  • che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;


  • già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;


  • che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;


  • che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.


SCARICA LA NOTA 65741 DEL 7 NOVEMBRE 2023 (PDF)


SCARICA IL D.M. 226/2022 (PDF)






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di VALENTINA TROPEA




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