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SCUOLA: PERMESSI PER LUTTO, QUANTI GIORNI SPETTANO AL DIPENDENTE?

Articolo 15 del CCNL Scuola 2006/2009


Ai sensi dell'articolo 15 del CCNL Scuola 2006/2009 il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:

  • partecipazione a concorsi od esami

  • lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado.


Al dipendente spettano 3 giorni per evento, anche non continuativi.


I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.


Ai sensi dell’articolo 19 del medesimo CCNL, tali diritti sui permessi retribuiti riguardano anche il personale assunto a tempo determinato.


Il CCNL Scuola 2006/2009 non prevede un limite di tempo entro il quale fruire i 3 giorni di permessi per lutto ma tuttavia l’ARAN, con orientamento applicativo CIRS24, ritiene che esso debba avvenire “non oltre un ragionevole lasso di tempo dall’evento stesso in considerazione della natura specifica che origina tali permessi”.


di VALENTINA ZIN

contatti: redazione@ascuolaoggi.it - info@ascuolaoggi.it








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