Il dirigente scolastico per il conferimento delle supplenze temporanee fa riferimento alla graduatoria d’ istituto, articolata in tre fasce
La procedura per il conferimento delle supplenze temporanee per il personale docente ed educativo è stata disciplinata dall’ O.M. del 6 maggio 2022 che ha fissato i termini per quanto concerne l’ aggiornamento delle GPS e delle graduatorie d’ istituto.
Il dirigente scolastico per il conferimento delle supplenze si avvale delle graduatorie dì istituto articolate in tre fasce:
nella prima fascia vi sono gli iscritti in GAE che hanno presentato domanda per essere inseriti nelle graduatorie d’ istituto
nella seconda fascia vi sono gli iscritti in GPS di prima fascia che hanno presentato domanda per essere inseriti nella graduatoria d’ istituto
nella terza fascia vi sono gli iscritti in GPS di seconda fascia che hanno presentato domanda per essere inseriti nella graduatoria d’ istituto
Ai sensi dell’ articolo 1, comma 85, legge 107/2015, il dirigente scolastico, in caso di sostituzioni di docenti assenti fino a dieci giorni, può far riferimento al personale dell’ organico dell’ autonomia, che come retribuzione stipendiale riceve quella del grado di istruzione di appartenenza.
Dopo la verifica della situazione occupazionale degli aspiranti, le istituzioni scolastiche convocano solo gli aspiranti che sono in grado di accettare la supplenza. Successivamente, tramite procedura informatica, interpellano gli aspiranti verificando la loro disponibilità o meno ad accettare la supplenza.
Una volta individuato il destinatario della supplenza, il dirigente scolastico mette a disposizione del destinatario 24 ore di tempo per la presa di servizio.
Va specificato che la comunicazione della proposta di supplenza deve presentare i seguenti punti:
la data d’inizio della supplenza, la durata, l’orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni d’impegno;
il giorno e l’ora entro cui deve pervenire il riscontro alla convocazione;
le indicazioni di tutti gli idonei contatti della scuola.
È importante sapere che all’ atto dell’accettazione della supplenza, le istituzioni scolastiche comunicano i dati relativi alla supplenza stessa in modo da poter applicare le sanzioni previste in caso di un’ eventuale rinuncia, abbandono o presa di servizio.
Se il docente titolare dovesse continuare ad assentarsi oltre il periodo previsto, la supplenza è prorogata e il destinatario è il supplente già in servizio.
di ISABELLA CASTAGNA
contatti: redazione@ascuolaoggi.it - info@ascuolaoggi.it