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Carta del docente, il Tribunale di Modena riconosce 2.000 euro a un insegnante precario: Anief invita a presentare ricorso per il bonus negato

Il giudice del lavoro ha riconosciuto il diritto al beneficio per quattro annualità di supplenza fino al 30 giugno e al 31 agosto. Il sindacato richiama la...

Una recente sentenza del Tribunale del lavoro di Modena torna ad alimentare il dibattito sull'estensione della Carta del docente al personale precario. Dopo il riconoscimento di 2.000 euro a un insegnante supplente, Anief richiama i principali orientamenti della giurisprudenza e invita i docenti che ritengono di averne diritto a valutare la presentazione di un ricorso per ottenere il bonus non percepito.

COMUNICATO "La Carta del docente è un diritto di tutti gli inseganti e ha fatto male il legislatore a dimenticare i precari: lo ha ribadito il tribunale del lavoro di Modena esaminando il caso di un insegnante che ha presentato ricorso con il sindacato Anief incaricato di difenderlo.


Al docente il giudice ha risarcito 2.000 euro, corrispondenti agli “incarichi di docenza sino al termine delle lezioni o delle attività didattiche (30.06) o su posti dell’organico di diritto (31.08)” svolti “negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024”. Al docente, inoltre, verranno corrisposti “interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito del beneficio per ciascun singolo anno di riferimento sino alla sua concreta attribuzione”.


Nel motivare la sentenza, il giudice ha spiegato che “l’art. 1, co. 121 della L. 107/2015” che esclude i precari dal beneficio “deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999)”.


Il giudice ha spiegato che norma che esclude i docenti precari risulta “in contrasto con il diritto dell’U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con l’ordinanza del 18.5.2021, emessa nella causa C-450/21, ove è stato affermato il seguente principio, da cui questo giudice non ha ragione alcuna di discostarsi: “La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.


Nella sentenza di Modena, il giudice ha anche “la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022 del 16.03.2022 che ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l’annullamento della nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “Carta del docente” e i relativi €. 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell’art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015”.


“Più specificamente – continua il giudice del lavoro -, il Consiglio di Stato ha affermato che la scelta del Ministero di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l’illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall’idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.


Diversamente da quanto sostenuto dal Ministero, non giova invece il richiamo alla clausola 6 dell’accordo quadro in tema di formazione, posto che la questione è ininfluente (sussistendovi già discriminazione ai sensi della clausola 4 e non a caso la relativa questione è stata assorbita dalla CGUE)”.

Il giudice del lavoro ha quindi scritto che “in linea di continuità con tale opzione ermeneutica antidiscriminatoria e di parità di trattamento si è posta anche la giurisprudenza di legittimità che, nell’evidenziare come il Legislatore abbia espressamente calibrato il beneficio formativo oggi in discussione ad un’attività di didattica annua e che quindi il bonus della “Carta docente” debba essere concesso anche a favore del personale docente precario che svolge attività di analoga taratura a quello di ruolo, ha condivisibilmente stabilito come: «la Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali”.


Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “ancora una volta un tribunale del lavoro applica quanto espresso a suo tempo dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Giustizia Europea sovvertendo le dimenticanze del legislatore sul bonus per l’aggiornamento annuale assegnato per errore solo al personale di ruolo. Continuiamo a consigliare, a chi ancora non lo ha fatto, di presentare ricorso gratuito con Anief, facendosi assistere dai legali specializzati in legislazione scolastica. Potranno in tal modo recuperare fino a 3.500 euro più interessi di Carta del docente Attenzione: occorre non superare gli ultimi cinque anni”, avverte il presidente nazionale Anief.


LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MODENA

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. XXXX XXXXX, definitivamente

decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:

1) DICHIARA il diritto di parte ricorrente a usufruire della Carta elettronica per

l'aggiornamento e la formazione del docente dell’importo nominale di euro 500 annui per gli anni scolastici indicati in ricorso, alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a consentirle la fruizione della suddetta Carta elettronica alle medesime condizioni dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato per tali anni scolastici. Oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito del beneficio per ciascun singolo anno di riferimento sino alla sua concreta attribuzione;

2) CONDANNA il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida nella complessiva somma di €. 1.030,00, oltre rimborso spese per contributo unificato e accessori come per legge; dispone la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori attorei, dichiaratisi antistatari".

di La Redazione



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