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Carta del docente ai precari, sentenza U.E.: riconosciuti 1.500 euro più interessi a un insegnante di Modena per supplenze 2020-2023

Un docente precario di Modena ottiene 1.500 euro più interessi per le supplenze annuali e brevi svolte tra il 2020 e il 2023. La sentenza evidenzia come la normativa italiana sulla Carta del docente sia in contrasto con il diritto...


"Le supplenze svolte in tre anni scolastici diversi, anche di tipo “breve e saltuario”, corrispondono a 1.500 euro, più interessi o rivalutazione, di Carta del docente: se il supplente presenta ricorso, ha altissime possibilità di essere risarcito con quella cifra integrata dagli interessi.


Lo ricorda il sindacato Anief, che ha già vinto decine di migliaia di ricorsi. Uno degli ultimi riguarda l’istanza presentata al Tribunale ordinario di Modena, III sezione civile - lavoro e previdenza, al quale i legali del giovane sindacato si erano rivolti per difendere un insegnante che ha prestato servizio come supplente, “in forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche”, tra il 2020 e il 2023. Secondo il giudice del lavoro, la normativa vigente “risulta in contrasto con il diritto dell’U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con la ord. 18.5.2021 emessa nella causa C-450/21, ove è stato affermato il seguente principio, da cui questo giudice non ha ragione alcuna di discostarsi:


“La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.


Il tribunale di Modena ha quindi ricordato che “la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato che ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l’annullamento della nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “Carta del docente” e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell’art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015”.


Pertanto, prosegue il Tribunale modenese “la scelta del Ministero di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l’illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall’idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico”.


“In definitiva - scrive il giudice del lavoro di Modena - quindi l’art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l’affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio (v. sempre Cass., 27.10.2023, n. 29961)”.


Pertanto, conclude il giudice del lavoro, “in virtù delle considerazioni in diritto in precedenza espresse e a mente del quadro fattuale così rappresentato, si accerta il diritto del docente a conseguire il beneficio di cui all’art. 1, comma 121, per gli anni scolastici di servizio svolto in virtù dei contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti indicati in ricorso”.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, sostiene che “ancora una volta una sentenza del tribunale del lavoro ci dà ragione sulla Carta del docente da estendere ai precari, anche per gli anni passati e per supplenze non necessariamente annuali: troppo evidenti e favorevoli, risultano, del resto, le posizioni prese dal Consiglio di Stato, dalla Corte di Cassazione e dalla Corte di Giustizia Europea. Per avere questa opportunità, basta presentare ricorso gratuito i legali Anief: si chiede che tali principi vengano messi in atto, superando l’errore della Legge 107/15. In tal modo, si arriva con altissime probabilità ad avere pieno risarcimento della somma illegittimamente negata dall’amministrazione, fino a 3.500 euro più interessi”.


LE CONCLUSIONI DEL TRIBUNALE DI MODENA

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:

1) Dichiara il diritto del ricorrente a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell’importo nominale di euro 500 annui per gli anni scolastici indicati in ricorso, alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a consentirgli la fruizione della suddetta Carta elettronica alle medesime condizioni dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato per tali anni scolastici. Oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito del beneficio per ciascun singolo anno di riferimento sino alla sua concreta attribuzione;

2) Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.030,00 per compenso, oltre rimb. forf., IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.


di LA REDAZIONE





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