CARTA DEL DOCENTE AI PRECARI CON SUPPLENZE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI. È UN DIRITTO LO DICE IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA.BISOGNA PRESENTARE RICORSO PER AVERLO RICONOSCIUTO CON GLI ARRETRATI
- La Redazione
- 21 gen 2024
- Tempo di lettura: 3 min
"Il Tribunale di Venezia ha accolto il ricorso presentato dai legali Anief per tutelare il diritto alla formazione di un docente che tra il 2018 e il 2023 ha svolto supplenze di lunga durata ma non con scadenza 31 agosto"

Ormai è assodato, diventando un diritto acquisito di fatto se si ricorre al giudice, che l'insegnante che in Italia sottoscrive una supplenza fino al termine delle lezioni o al 30 giugno ha pieno diritto ad avere la Carta del docente. Solo che, almeno per ora, fin quando la normativa non verrà allineata a quanto ribadito più colte dai tribunali di tutta Italia, bisogna far valere tale diritto presentando ricorso. A ribadirlo ancora una volta è stato anche il Tribunale di Venezia che ha accolto il ricorso presentato dai legali Anief per tutelare il diritto alla formazione di un docente che tra il 2018 e il 2023 ha svolto supplenze di lunga durata ma non con scadenza 31 agosto. Il giudice del lavoro ha spiegato, nella sentenza, che “seguendo la recente Cassazione intervenuta sul punto ai sensi dell’art. 363- ter c.p.c. con la sentenza 29961/23, condivisa dal giudicante, la disposizione nazionale che limita la platea degli aventi diritto alla Carta Docente al personale di ruolo va disapplicata quantomeno con riferimento ai titolari di supplenze annuali e fino al termine delle attività scolastiche”.
Sempre il giudice del Tribunale veneto ha ricordato che in Italia c’è anche una evidente “discrasia rispetto alla direttiva 1999/70/CE” che è stata “in effetti affermata recentemente dalla stessa Corte di Giustizia europea (ordinanza 10.5.2022 nella causa C-450/2021) che, ritenuto preliminarmente che l’assegnazione della carta docente per le sue peculiarità e pur non costituendo retribuzione si configuri con ”condizione di impiego” per la quale non vi può essere discriminazione tra personale assunto a tempo determinato o indeterminato”. Secondo il giudice, quindi, negare la Carta del docente ad un insegnante a tempo determinato fino al termine delle lezioni scolastiche risulta “in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 della direttiva 1999/70/UE oltre che con ulteriore normativa sovranazionale ed interna, anche di rilievo costituzionale”.
IL COMMENTO DEL PRESIDENTE ANIEF
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “è sempre più evidente l’errore marchiano commesso dal legislatore della Buona Scuola nel 2015, tanto da ricevere rilievi importanti da giudici nazionali e non, con evidente mancato recepimento della carta costituzionale e delle direttive europee. A questo punto ritengo sempre più rilevante, per i lavoratori precari o ex precari danneggiati, presentare ricorso gratuito con Anief per recuperare le somme negate in modo illegittimo negli ultimi 5 anni e quindi recuperare fino a 2.500 euro in un un’unica soluzione”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI FOGGIA
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accerta il diritto del ricorrente all’accredito sulla Carta elettronica di € 2.500,00, e conseguentemente condanna il Ministero a provvedere al relativo accredito a favore dello stesso.
Condanna il Ministero convenuto a rifondere ai procuratori del ricorrente – che si sono dichiarati antistatari - le spese di lite, liquidate in € 1.000,00 maggiorate del 30% ex art. 4, co. 1 bis del DM 55/14, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%, e le spese di contributo unificato per € 49,00.
Venezia, 16/01/2024.
Il Giudice del Lavoro
di LA REDAZIONE
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