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BOZZA LEGGE DI BILANCIO: NO ALLE CLASSI POLLAIO

GARANTITO IL DIRITTO ALLO STUDIO PER AI SOGGETTI SVANTAGGIATI


E’ quanto si legge nella bozza della nuova Legge di Bilancio 2022, e precisamente nell’articolo 112 (Misura per rafforzare il diritto allo studio in classi numerose) . Il Governo ha previsto nell’eventualità una deroga sulle capienze delle classi, di cui il solo scopo sarebbe quello di evitare il sovraffollamento degli studenti e garantire il diritto allo studio, in particolar modo agli studenti con forti problematiche.


In particolare nell’anzidetto articolo 112 del Ddl si legge quanto segue:



“1. Al fine di favorire l’efficace fruizione del diritto all’istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti a normativa vigente, il Ministero dell’istruzione è autorizzato, nei limiti di cui alla lettera d) del comma 2, a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

La predetta deroga opera nelle scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 2 e nel limite delle risorse strumentali e finanziarie e della dotazione organica di personale scolastico disponibili a legislazione vigente.


2. Con uno o più decreti del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il mese di febbraio precedente all’anno scolastico di riferimento e, in sede di prima attuazione, entro il mese di marzo: a) sono individuati gli indicatori di status sociale, economico, culturale e di dispersione scolastica da utilizzare per individuare le scuole beneficiarie della deroga di cui al comma 1;

b) sono definite le soglie degli indicatori di cui alla lettera a) al di sotto o al di sopra delle quali opera la deroga di cui al comma 1 per i gradi della scuola primaria e della secondaria di primo e di secondo grado;

c) sono definiti i parametri da utilizzare per la costituzione delle classi, escluse le pluriclassi, nelle scuole caratterizzate da valori degli indicatori inferiori o superiori alle menzionate soglie, in luogo di quelli definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;

d) è individuata, nell’ambito del fabbisogno di personale come rimodulato ai sensi del comma 7 dell’articolo 109, la quota massima dell’organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga e conseguentemente il numero delle predette classi. 3. L’attuazione del decreto di cui al comma 2 è affidata agli Uffici scolastici regionali.

4. Il Ministero dell’istruzione effettua, entro il termine dell’anno scolastico 2024/2025, una valutazione dell’impatto delle presenti disposizioni sugli apprendimenti e sulla dispersione scolastica.

di CLAUDIO CASTAGNA




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