Pubblicato in data 27 giugno 2022 in Gazzetta Ufficiale il DM relativo alle modalità di presentazione delle domande per beneficiare del bonus psicologo.
Si tratta di un beneficio destinato a tutti coloro che si trovano in stato di depressione, stress, fragilità psicologica a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica.
Inoltre, con la circolare n.83 del 19 luglio 2022, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), ha divulgato le istruzioni inerenti alla presentazione della domanda di richiesta.
in caso di ISEE inferiore a 15.000 euro l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;
in presenza di ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;
in caso di ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.
La presentazione della domanda, che dovrà essere effettuata entro e non oltre il 24 ottobre 2022, dovrà avvenire in modalità telematica accedendo al servizio ‘’Contributo sessioni psicoterapia attraverso alcune modalità:
portale web, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, oppure, tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS);
Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
di VALENTINA ZIN
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