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ATA 24 MESI 2024: IL MODELLO F SI COMPILA SOLO QUANDO?FACCIAMO CHIAREZZA

Chi procede alla compilazione della domanda per le graduatorie ATA 24 mesi troverà, all'interno dell'istanza, anche il...



La compilazione delle domande per inserirsi o aggiornare la propria posizione nelle graduatorie ATA 24 mesi ha avuto inizio dal 10 maggio, alle ore 9 e scadrà il 30 Maggio alle ore 14.

Si tratta dei concorsi per soli titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA, ai fini della costituzione delle graduatorie provinciali permanenti per l’anno scolastico 2023/2024, utili per l’anno scolastico 2024/2025.

Requisito essenziale per le 24 mesi ATA è l’aver svolto 24 mesi di servizio. 

Nella compilazione delle domanda si consiglia di prestare molta attenzione.

L’istanza può anche essere modificata entro il 30 maggio, ore 14.

Chi procede alla compilazione della domanda per le graduatorie ATA 24 mesi troverà, all'interno dell'istanza, anche il modello F.

Il modello F è quindi dedicato alla rinuncia delle supplenze e va compilato solo da chi intende concorrere per le immissioni in ruolo ma non vuole ricevere supplenze per il prossimo anno scolastico.

Nella sezione Modello F si precisa:

"L’aspirante, selezionando il presente profilo, avendo titolo a permanere oppure ad inserire o ad aggiornare la graduatoria permanente di codesta provincia, dichiara di non essere interessato all’attribuzione di rapporti di lavoro a tempo determinato in base allo scorrimento della predetta graduatoria per l’a.s. 2024/25".


ULTERIORI APPROFONDIMENTI SUL CONCORSO ATA 24 MESI

Le domande di ammissione alle procedure dovranno essere presentate, a pena di esclusione, unicamente in modalità telematica, attraverso il servizio Istanze on Line (POLIS).

Il servizio è raggiungibile dall'home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione Servizi o, in alternativa, tramite il seguente percorso Argomenti e Servizi > Servizi online >lettera I > Istanze on line. L’accesso al servizio Istanze online può essere raggiungibile anche mediante il Portale InPa, tramite l’apposito link presente sul Portale.

Il servizio è attivo dalle ore 9.00 del 10 maggio 2024 fino alle ore 14.00 del 30 maggio 2024.


NECESSITA SPID ED ABILITAZIONE

I candidati, per l’acceso ai Servizi del MIM e per la presentazione delle istanze online (POLIS), devono essere in possesso delle credenziali digitali SPID/CIE: anche per la presentazione delle istanze il personale deve accedere al servizio Istanze on line mediante il possesso di tali credenziali digitali.

Il servizio Istanze on line richiede il possesso di un’abilitazione indispensabile per accedere al servizio; per ottenere l’abilitazione l’utente deve seguire le indicazioni presenti nella sezione “Istruzioni per l’accesso al servizio”.

Tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS sono rinvenibili al seguente indirizzo: https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm

A questo stesso indirizzo è possibile trovare, inoltre, un manuale dedicato alla richiesta di abilitazione con SPID.

Anche la scelta delle sedi scolastiche avverrà in modalità telematica, tramite l’Allegato G, che sarà reso disponibile dopo che gli Uffici Provinciali avranno completato la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria.


COME COMPILARE LA DOMANDA

L’istanza permette a ciascun aspirante di presentare domanda di:


  • Inserimento di uno o più profili nelle graduatorie permanenti di una determinata provincia

  • Aggiornamento di uno o più profili già presenti nella graduatoria di una determinata provincia

  • Rinuncia ai contratti di lavoro a tempo determinato

  • Dichiarazione di eventuali titoli per la priorità per la scelta della sede.


PASSI DA FARE PER PRESENTARE LA DOMANDA

1. Accedere alla pagina principale delle “Istanze online”, la home page pubblica del Servizio con le proprie credenziali.

2. Compilare la domanda (utilizzando la funzione “Inserisci”)

3. Aggiornare, se necessario, i dati precedentemente inseriti (utilizzando la funzione “Modifica”)

4. Inserire, se necessario o dove richiesto, l’elenco dei documenti da consegnare contestualmente alla domanda

5. Inoltrare la domanda (utilizzando la funzione “Inoltra”). L’inoltro deve avvenire entro la data indicata come termine ultimo per la presentazione delle domande.


Al momento dell’inoltro, il sistema crea un documento .pdf, che viene inserito nella sezione “Archivio” presente sulla home page, contenente il modulo domanda compilato.


COME MODIFICARE LA DOMANDA

Dopo l’inoltro della domanda, i dati presenti nel PDF potranno essere modificati solo previo annullamento dell’inoltro. L’aspirante dovrà quindi procedere all’annullamento tramite apposita funzionalità, modificare i dati e provvedere ad un nuovo inoltro.

Quindi, se l’aspirante avesse necessità di modificare alcune informazioni inserite (relativamente alle caselle del modulo domanda o agli allegati), deve:

  • 1. annullare l’inoltro;

  • 2. apportare le modifiche;

  • 3. procedere con un nuovo inoltro.

Il nuovo inoltro deve avvenire entro il 30 maggio 2024.


SCARICA LA GUIDA MINISTERO




REQUISITI ATA 24 MESI

Per quanto concerne i requisiti la nota prevede che:


“2.1 Per essere ammessi al concorso, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;

b) Il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le Supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

c) Il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle Graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre".



Requisito essenziale per le 24 mesi ATA è l’aver svolto 24 mesi di servizio. 


Il punto 2.2 dell’articolo 2 dell’OM 21/2009:

a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero;

b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R.420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R.588/85);



c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, con rapporto d’impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego, direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A.;

d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;

e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di “collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all’anno accademico 2002/03. A decorrere dall’anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “ servizio prestato in altre Amministrazioni”.





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