Assegnazioni provvisorie ATA 2026/27, domande fino al 4 agosto: chi ha ottenuto un trasferimento può presentare l’istanza? Tabella punteggi e modello PDF
- La Redazione

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“Avere già ottenuto un trasferimento non è l’unico elemento da considerare: a fare la differenza sono i motivi della richiesta, il Comune indicato e i requisiti previsti dal CCNI...”

È aperta da giovedì 23 luglio la finestra riservata alla presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale ATA. Le istanze potranno essere presentate fino al 4 agosto 2026. In linea generale, i movimenti di utilizzazione e assegnazione provvisoria sono regolati dal CCNI sottoscritto il 10 luglio 2026 e dalla nota ministeriale n. 18007 della stessa data.
Le domande dovranno essere compilate utilizzando il modello ministeriale e trasmesse all’Ufficio scolastico territorialmente competente tramite posta elettronica certificata oppure mediante lettera raccomandata. L’interessato dovrà verificare l’indirizzo e le istruzioni pubblicate sul sito del proprio Ufficio scolastico territoriale. A fine articolo troverete il modello in PDF necessario per la presentazione dell’istanza. In questo articolo ci soffermeremo, in particolare, sui requisiti e sui punteggi previsti per l’assegnazione provvisoria, rispondendo anche a un dubbio frequente: chi ha già ottenuto un trasferimento può presentare la domanda?
Chi può presentare domanda di assegnazione provvisoria?
L’istanza può essere presentata per uno dei seguenti motivi:
ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile, anche non conviventi;
ricongiungimento al convivente di fatto ai sensi della legge n. 76/2016;
ricongiungimento a un parente o affine convivente, purché la convivenza risulti anagraficamente dallo stato di famiglia o dalla relativa autocertificazione;
ricongiungimento ai figli o ai minori affidati con provvedimento giudiziario, anche non conviventi;
ricongiungimento al genitore, anche non convivente;
gravi esigenze di salute del richiedente, debitamente documentate;
assistenza a un familiare con disabilità grave ai sensi della Legge 104/1992, anche non convivente, nei limiti dei rapporti di parentela o affinità e nel rispetto delle condizioni documentali previste dal CCNI.
Qualora sussistano più condizioni che consentono il ricongiungimento, il personale può scegliere liberamente il familiare al quale ricongiungersi. Ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, il familiare deve risultare residente nel Comune richiesto da almeno tre mesi rispetto alla scadenza della domanda. Tale requisito non è richiesto per i figli nati nei tre mesi precedenti.
TABELLA
Esigenza familiare, figlio o assistenza | Punteggio |
Ricongiungimento al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto, ai figli minorenni, ai figli maggiorenni con disabilità grave, ai genitori con più di 65 anni oppure ai minori o maggiorenni con disabilità grave affidati | 24 punti |
Per ogni figlio o affidato di età inferiore a 6 anni | 16 punti |
Per ogni figlio o affidato di età compresa tra 6 e 18 anni | 12 punti |
Per ogni figlio maggiorenne totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro | 12 punti |
Cura e assistenza di figli con disabilità fisica, psichica o sensoriale, del coniuge, del convivente o del genitore totalmente e permanentemente inabile al lavoro, quando l’assistenza possa essere prestata soltanto nel Comune richiesto | 24 punti |
I punteggi relativi ai figli si attribuiscono per ciascun figli in possesso dei requisiti e si aggiungono a quello previsto per il ricongiungimento. L’età dei figli viene calcolata con riferimento al 31 dicembre dell’anno in cui si svolgono le operazioni.
In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario che ha ottenuto un trasferimento può presentare domanda di assegnazione?
La risposta è sì. Il trasferimento non impedisce di chiedere l’assegnazione provvisoria, a condizione che sussistano i requisiti previsti dalla legge, come il ricongiungimento familiare o gli altri casi che disciplina il CCNI. Occorre tuttavia ricordare che l’assegnazione provvisoria non può, in linea generale, essere richiesta all’interno del Comune di titolarità. Fanno eccezione i Comuni suddivisi in distretti subcomunali, nei casi e secondo le condizioni previste dal CCNI.
Di seguito riportiamo il Modello in formato PDF necessario alla presentazione della domanda:
Per ulteriori specifiche vi invitiamo a consultare il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale ATA per gli anni scolastici 2025/26, 2026/27 e 2027/28 :
di Natalia Sessa
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