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ALTRA VITTORIA PER ANIEF, IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI RICONOSCE 2500 EURO A DOCENTE SUPPLENTE

La docente che tra il 2018 e il 2022 ha svolto supplenze, senza ricevere il bonus Carta del docente, ha ottenuto quanto le spettava ( 5 anni di arretrati che ammontano a 2500 euro )

Altra vittoria per Anief, riconosciuti 5 anni di arretrati ad una docente calabrese. Ha sentenziarlo è stato il Tribunale di Castrovillari. Vittoria che incentiva sempre più i docenti precari, che hanno prestato servizio senza ricevere il bonus "Carta del Docente" nei scorsi anni scolastici, a presentare ricorso per ottenere quanto gli spettava. Parliamo di sentenze che incoraggiano sempre più a presentare ricorsi in quanto ormai, come dato di fatto, vengono considerati legittimi. Infatti sono da considerare nulli gli impedimenti normativi che limitano l’assegnazione della Carta del Docente al personale insegnante di ruolo: lo ricorda il Tribunale di Castrovillari nel dire sì al ricorso di una insegnante, assistita dai legali Anief, che tra il 2018 e il 2022 ha svolto delle supplenze senza avere il bonus annuale. Il giudice del lavoro ha quindi condannato il Ministero a pagare alla docente 2.500 euro e anche le spese processuali.

“È ormai assodato – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - che chiunque negli ultimi 5 anni abbia svolto una supplenza fino al 31 agosto, al 30 giugno o comunque di 5-6 mesi per anno scolastico anche non continuativi abbia pieno diritto nel fare ricorso gratuito con Anief per chiedere il risarcimento per mancata assegnazione della Carta del docente: a stabilirlo è stata la Suprema Corte di Cassazione che esattamente un mese fa si è espressa in questo modo. Fino a quando non interverrà il legislatore, per ottenere le somme sottratte in modo illegittimo (500 euro l’anno) – conclude Pacifico – continueremo a produrre ricorsi gratuiti, avvalendoci dell’assistenza dei nostri legali con le possibilità di riuscita sempre più vicine al 100%”.

LE MOTIVAZIONI


Tra le motivazioni della sentenza, il Tribunale di Castrovillari ha ricordato che “il Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842, ha annullato gli atti amministrativi che limitavano il beneficio ai soli docenti di ruolo, per contrarietà agli art. 3, 35 e 97 Cost.”. Sempre il giudice dell’Aula di giustizia calabrese ha menzionato “la Corte di Giustizia UE, sez. VI, 18 maggio 2022, n. 450” che “sulla domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell’art. 267 TFUE, ha avuto modo di affermare che: “l’indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro”. La Corte ha chiarito che quest’ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.


di KATIA PIEMONTESE


contatti: redazione@ascuolaoggi.it - info@ascuolaoggi.it


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