Il dirigente scolastico e i docenti dovranno rivedere il provvedimento di non ammissione all’ anno successivo
Sospesa la bocciatura di un’ alunna barese che non ammessa alla terza della scuola primaria. Questa la sentenza del Tar della Puglia che ha accolto l’ istanza cautelare dei legali della famiglia e ha ordinato alla scuola di rivalutare il provvedimento di bocciatura. Dunque, molto probabilmente il dirigente scolastico e i docenti dovranno fissare un nuovo scrutinio per riesaminare il provvedimento di non ammissione all’ anno successivo.
Secondo il Tar “la non ammissione della minore alla classe successiva della scuola primaria appare essere configurata dal legislatore quale extrema ratio ammissibile unicamente in ‘casi eccezionali’ e ‘comprovati da specifica motivazione'”.
I giudici hanno reputato “che la perdita di un anno scolastico in così tenera età e in difetto di adeguata motivazione, valutate alla luce dell’esclusivo interesse della minore, costituisce un grave danno; che un’esperienza traumatica potrebbe danneggiare l’autostima della minore e incrinare il rapporto di fiducia nei confronti dell’Istituzione scolastica; che, inoltre, in ragione della bocciatura la bambina verrebbe allontanata dal gruppo classe nel quale si stava integrando”.
Secondo i giudici amministrativi il Consiglio di classe decidendo di non ammettere al terzo anno l’alunna non avrebbe tenuto conto dell’età della bambina (anni 7), dello stato di salute della minore, attestato da certificazione medica comunicata all’istituto scolastico, del fatto che la bambina ha comunque conseguito voti non negativi in varie materie e, infine, del fatto che la frequenza scolastica nella scuola primaria di primo grado non è rilevante per la validità dell’anno scolastico, in quanto non è contemplata tra i criteri di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione.
Secondo il Tar, quindi, la scuola dovrà “valutare con specifica motivazione se gli eventuali livelli di apprendimento neanche parzialmente raggiunti, ovvero non conseguiti dalla minore neanche in via di prima acquisizione, siano tali da comportare la non ammissione della stessa bambina alla classe successiva”.
di ISABELLA CASTAGNA
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