Supplenze brevi: Questi contratti dovranno recare un termine breve, indicativamente di sette/dieci giorni e potranno essere eventualmente...

L'Ufficio scolastico regionale per il Lazio ha pubblicato la NOTA n. 64091 avente ad oggetto i contratti c.d. di “supplenza breve” per l'anno scolastico 2024/2025.
In particolar modo si forniscono delle indicazioni su come procedere alla copertura temporanea del posto o spezzone, in attesa che l’Ufficio Scolastico Regionale o l’Ambito Territoriale competente provvedano alla nomina.
Il riferimento è ai posti o spezzoni liberatisi per la rinuncia di aspiranti già nominati dall’Ambito territoriale, oppure per il passaggio al tempo parziale, nonché posti o spezzoni che si liberino per qualsiasi motivo entro il 31 dicembre 2024.
In tali casi le istituzioni scolastiche ed educative, una volta segnalato all'ATP il posto resosi disponibile per procedere a nuova individuazione dell'avente diritto da GAE o da GPS, dovranno sottoscrivere un contratto a tempo determinato di supplenza breve, quindi utilizzando le graduatorie di istituto al fine della selezione degli aspiranti. In caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, si può conferire la supplenza attraverso la procedura dell’interpello come previsto dalla Circolare ministeriale DGPER n. 115135 del 25 luglio 2024.
Questi contratti dovranno recare un termine breve, indicativamente di sette/dieci giorni e potranno essere eventualmente rinnovati, nel caso in cui terminino senza che il relativo posto sia stato già coperto dall’Ufficio Scolastico Regionale o dall’Ambito.
In ogni caso, si tratta di contratti che dovranno recare la clausola risolutiva di cui all’art 39, comma 5 CCNL 2019/21, cioè in caso di “individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie.”
Il sistema informativo del Ministero, sino al 31 dicembre, gestisce comunque i contratti di supplenza breve solo se in sostituzione di colleghi assenti.
Per questo motivo e al solo fine di poter inserire i contratti sul sistema informativo - passo necessario affinché siano pagati i relativi stipendi - occorrerà utilizzare la tipologia del contratto sino al 30 giugno con clausola risolutiva ex art. 39 del CCNL, senza che ciò cambi la vera natura giuridica del contratto, che rimane di supplenza breve e saltuaria con selezione dalle graduatorie di istituto.
Proprio perché la natura giuridica rimane quella del contratto di supplenza breve, in caso di rinuncia o abbandono si applicano le sanzioni di cui all’art. 14 co. 2 dell’Ordinanza del Ministero dell’istruzione e del merito n. 88 del 16 maggio 2024, con la salvaguardia di cui al co. 3. Non si applicano, invece, le sanzioni di cui all’art. 14 co. 1 della menzionata ordinanza.
Per la copertura temporanea dei c.d. posti PNRR, accantonati ai sensi dell’art. 14-bis, comma 3, del D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2024, n. 106, si specifica quanto segue.
Nella nota della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 135779 del 4 settembre 2024, si forniscono indicazioni operative per la copertura temporanea dei posti accantonati per gli aspiranti che saranno individuati dalle graduatorie del Concorso Ordinario per la Scuola dell’Infanzia e Primaria di cui al DDG 2576/2023 e del Concorso Ordinario per la Scuola secondaria di cui al DDG 2575/2023.
A tal fine, i Dirigenti Scolastici stipuleranno con gli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie di istituto contratti a tempo determinato di tipologia N11 – supplenza fino al termine delle attività didattiche caratterizzata con “Applicazione D.L. 71/2024”.
Al riguardo, si specifica che sulle funzionalità di “Gestione giuridica e retributiva contratti scuola” è stato inserito nell’istaurazione del rapporto di lavoro (prospetto R-1) la possibilità di scegliere per i contratti N11 del personale docente la caratterizzazione “Applicazione D.L. 71/2024”.
Tale caratterizzazione, con riferimento al decreto-legge 71 del 2024, vincola la data fine del contratto al 31/12/2024 e reca la clausola risolutiva “Il presente contratto è inoltre risolto qualora sia individuato l’avente titolo secondo quanto previsto dall’art. 14-bis, comma 3, del D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2024, n. 106”.
Si precisa, infine, che nelle funzionalità SIDI relative alle “Convocazione docenti” i docenti caratterizzati con il flag “Applicazione D.L. 71/2024” risulteranno convocabili da graduatoria d’istituto. Per quanto non espressamente previsto nella presente comunicazione, si rammenta che le procedure di conferimento dell'incarico per la copertura di posti o spezzoni orari superiori alle 6 ore d'insegnamento sono normati dall'OM 88/2024.
In particolare, si ricorda l'Art. 2, comma 4 relativamente alla copertura delle ore d'insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali di competenza delle Istituzioni Scolastiche: “Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto al comma 2, in applicazione dell’articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione o specializzazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo - prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. In subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto”.
Inoltre, si richiama, sempre in relazione a quanto non previsto espressamente nella presente comunicazione, l'art. 13 della predetta Ordinanza che norma in modo specifico il Conferimento delle supplenze brevi e temporanee di competenza delle Istituzioni Scolastiche ricordando che a norma dell'Art. 2 comma 6 dell’OM 88/2024, per l'attribuzione delle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche sono utilizzate le GAE e le GPS di I e di II Fascia e che le Istituzioni Scolastiche provvederanno allo scorrimento delle proprie Graduatorie d'Istituto per il conferimento di questa tipologia di supplenze esclusivamente in caso di esaurimento o incapienza delle GPS.
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