L’INPS, con apposita nota, riporta le indicazioni operative fornite dal Ministero dell’Istruzione e indica i tempi di lavorazione delle pratiche presentate dagli aspiranti pensionandi al 1° settembre 2022. Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio per il personale docente, educativo e ATA è fissato al 31 ottobre 2021, mentre per i dirigenti scolastici al 28 febbraio 2022.
Gli interessati devono presentare domanda di cessazione esclusivamente attraverso la procedura telematica POLIS “istanza online”, disponibile sul sito del Ministero.
Le successive domande di pensione, invece, devono essere presentate online direttamente all’INPS, utilizzando uno dei sistemi di autenticazione (SPID, CIE, CNS) o tramite il Contact Center integrato (al numero 803 164) o attraverso l’assistenza gratuita dei Patronati.L’accertamento del diritto alla pensione sarà effettuato dalle sedi INPS entro il 20 aprile 2022. Dopo tale data gli interessati dovrebbero sapere se la loro richiesta di accesso alla pensione è stata certificata dall’INPS stessa.
Secondo la FLC CGIL “la data di scadenza del 31 ottobre 2021 per la domanda di dimissioni dal servizio del personale della scuola è troppo anticipata rispetto ai tempi consueti. Il rischio è di mettere in difficoltà chi ha bisogno di accertare il diritto alla pensione prima di produrre le dimissioni. Provvederemo a rinnovare la richiesta di proroga dei tempi, considerando che le dimissioni vengono allo stato attuale prodotte 10 mesi prima di andare effettivamente in pensione, senza possibilità di recesso della domanda dopo il 31 ottobre 2021. Riteniamo improprio che, ancora una volta, si chiamino in causa le Istituzioni Scolastiche per quanto riguarda la sistemazione delle posizioni assicurative tramite l'utilizzo dell’applicativo nuova passweb. Ricordiamo che le segreterie delle scuole sono tenute a fare il caricamento dei dati assicurativi del personale sulla piattaforma ministeriale SIDI e, tali dati, devono essere trasmessi all’INPS tramite l’interscambio dei flussi tra i sistemi informativi”. La titolarità delle pratiche pensionistiche resta in capo agli Ambiti territoriali e all’INPS, che sono tuttora responsabili e titolari di questi atti.
Come si va in pensione
Pensione di vecchiaia
per uomini e donne con almeno 20 anni di contributi (art.24, commi 6 e 7 della L. 214/2011)
67 anni al 31 agosto del 2022 d’ufficio
67 anni al 31 dicembre del 2022 a domanda.
per lavoratori e lavoratrici addetti a mansioni gravose, con almeno 30 anni di contributi, per i quali si prevede l’esclusione dall’adeguamento all’aspettativa di vita (art. 1 commi da 147 a 153 legge 205/17)
66 anni e 7 mesi al 31 agosto 2022 d’ufficio
66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2022 a domanda.
Per tale fattispecie non si applicano le disposizioni del cumulo di cui alla L. 228/2012.
Pensione anticipata (art. 15 D.L. 4/2019 convertito dalla L. 26/2019)
per le donne: 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva minima entro il 31 dicembre 2022;
per gli uomini: 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva minima entro il 31 dicembre 2022.
Opzione donna (art. 1 comma 9 della L. n. 243/2004, come declinata nella legge 26 del 2019 e 178/2020 art. 1 c.336)
anzianità contributiva minima 35 anni al 31 dicembre 2020
età anagrafica 58 anni al 31 dicembre 2020
L’assegno pensionistico verrà conteggiato per intero col sistema contributivo.
Nella legge di bilancio per il 2022 potrebbero essere rivisti i requisiti di questa opportunità pensionistica, per cui il Ministero dell’Istruzione dovrà fornire adeguata informazione.
Quota 100 (L.26/2019)
anzianità contributiva minima 38 anni al 31 dicembre 2021
età anagrafica 62 anni al 31 dicembre 2021.
Cumulo e totalizzazione
Tra le pratiche più complesse quelle ci sono quelle che richiedono il pensionamento tramite gli istituti del cumulo e della totalizzazione dei servizi in casse pensionistiche diverse.
L’Amministrazione ha l’obbligo di collocare a riposo il dipendente, che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 65 anni entro il 31 agosto 2022.
Pensione di vecchiaia:
Requisiti minimi al 31 dicembre 2022
67 anni di età anagrafica e 20 anni di anzianità contributiva se l’importo della pensione non è inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale
71 anni di età anagrafica e 5 anni di contributi effettivi
Pensione anticipata:
requisiti minimi al 31 dicembre 2022
64 anni di età anagrafica e 20 anni di contributi effettivi se l’importo della pensione non è inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale.
Altre indicazioni. La circolare sollecita gli Uffici Scolastici Territoriali a provvedere in tempo utile alla sistemazione delle posizioni assicurative in relazione alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto, ad inoltrare alle sedi competenti dell’INPS le pratiche di riscatto e i dati giuridici ed economici anche per consentire la sollecita quantificazione degli importi ai fini di un eventuale anticipo del TFS e del TFR.
Per quanto riguarda l’uso dell’applicativo passweb, gli Ambiti territoriali/Istituzioni scolastiche che non fossero ancora nelle condizioni di utilizzare tale sistema dovranno aggiornare, con cadenza settimanale, entro il 14 gennaio 2022, i dati sul sistema SIDI in modo da consentire alle sedi INPS di consultare ed utilizzare le informazioni utili. Le informazioni, disponibili su SIDI, potranno essere inviate dal Ministero dell’Istruzione all’INPS con flussi massivi periodici al fine di renderli disponibili in consultazione agli operatori INPS che valuteranno il loro utilizzo e caricamento in nuova Passweb con le funzioni preposte.